Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Agosto 2008

Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n.517

Regione Basilicata. Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 517: “Linea di indirizzo regionali per l’affidamento familiare”.

(in B.U. Basilicata 5 maggio 2008, n. 18).

La Giunta regionale

(omissis)

Delibera

– di approvare le “Linee di indirizzo regionali per l’affidamento familiare” di cui al documento allegato della presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
– di dare mandato all’Ufficio regionale competente di porre in essere quanto necessario per l’attuazione delle presenti Linee di indirizzo;
– di dare atto che successivamente all’approvazione della presente deliberazione ed in fase di programmazione di interventi, sarà assicurata la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e su quelle del Fondo per le attività socio-assistenziali del bilancio corrente.

Allegato “A”

Linee d’indirizzo regionali per l’affidamento familiare

Articolo 1. I principi generali.

I) La Regione Basilicata riconosce la famiglia quale luogo ideale e prioritario per lo sviluppo e la crescita bio-psico-sociale di un minore.
A tal proposito sostiene nell’ambito delle proprie competenze, con idonei interventi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, attraverso la “presa in carico” della famiglia medesima con la predisposizione di appositi progetti individualizzati. Detto progetto prevederà azioni di inclusione sociale mediante interventi socio-educativi, di orientamento e formazione e di occupabilità, prestazioni socio assistenziali, conciliazione/mediazione familiare, sostegno economico.
II) La Regione individua l’affido familiare quale intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine in caso di inefficacia delle misure di cui al primo comma o nei casi di emergenza in cui si impone per motivi di urgenza.
Esso è condizione per garantire l’applicazione e il riconoscimento dei diritti fondamentali del minore in difficoltà e per sperimentare la cultura solidale del territorio.

Articolo 2. Le finalità ed obiettivi.

I) L’affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine che non pregiudica la continuità del rapporto educativo con la stessa, ma ne favorisce il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea precarietà.
Va utilizzato se risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive da parte di altri adulti in funzione genitoriale, sostenuti dall’azione coordinata ed integrata della rete dei servizi e dei soggetti che sono chiamati ad applicarlo.
II) Gli obiettivi che la Regione intende perseguire sono:
II.1) la creazione di una rete integrata di sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine fra le istituzioni, gli enti, i servizi e le associazioni interessate all’intervento prioritariamente così identificabili:
– il Comune, attraverso l’Ambito socio-territoriale di appartenenza;
– il Servizio sanitario regionale;
– la Provincia;
– l’Istituzione scolastica;
– le famiglie e le persone disponibili all’affido e loro associazioni;
– il Terzo settore;
– l’Autorità Giudiziaria.
II.2) l’affermazione e la diffusione della cultura dell’affido familiare basata:
– sul riconoscimento del diritto di ogni minore a vivere in un ambiente familiare che ne favorisce la crescita bio-psico-sociale, senza discriminazioni di sesso, etnia, lingua, religione, nel rispetto dell’identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento. A questo scopo la sua famiglia di origine va sostenuta per recuperare il proprio ruolo nel processo educativo del minore;
– sul mutuo aiuto familiare e l’accoglienza comunitaria partecipata, come condizione, e insieme esito di una progettualità educativa non meramente protettiva ed assistenzialistica, ma basata su un lavoro di integrazione e scambio tre soggetti e professionalità diverse.

(omissis)

Articolo 13. L’anagrafe regionale degli affidatari.

I) Alla selezione degli aspiranti affidatari deve fare seguito la costituzione dell’Anagrafe Regionale degli affidatari, quale “banca dati”, articolata per ambito sociale territoriale e per provincia, dove iscrivere le famiglie e le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultino idonee all’affidamento e dove annotare le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti. In particolare vanno evidenziate per ciascuna famiglia affidataria iscritta:
– la data di dichiarazione di disponibilità;
– l’indirizzo;
– la composizione del nucleo familiare, con l’indicazione per ciascun membro, di nome, cognome, data di nascita, ruolo familiare,professione, titolo di studio.
II) L’Anagrafe dovrà, altresì mettere in evidenza tipologie di affido per le quali gli affidatari sono stati dichiarati idonei e, nell’ambito di queste, il tipo di disponibilità degli affidatari stessi, precisando i seguenti aspetti:
(omissis)
– disponibilità per un minore di religione diversa;
– disponibilità per un minore straniero;
(omissis)
III) Le informazioni contenute nell’anagrafe dovranno essere aggiornate con periodicità almeno annuale, entro il mese di giugno e comunque ogni qualvolta sia necessario apportare integrazioni e modifiche. Entro il mese precedente, gli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza inviano alla “Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità” le informazioni necessarie.
IV) Gli uffici competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza cureranno le attività di individuazione e la selezione delle famiglie da inserire.

Articolo 14. Il processo di individuazione e selezione degli aspiranti affidatari.

(omissis)
III) L’affidamento di neonati o bambini molto piccoli dovrà essere disposto a favore di una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
IV) L’affidamento non potrà essere disposto a favore di coppie che abbiano in corso domanda di adozione.
(omissis)