Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Maggio 2005

Determinazione/i 21 gennaio 2004

C.E.I. Determinazione 19-21 gennaio 2004:
“Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 1 del 31 gennaio 2004)

Prot. n. 49/04
CAMILLO Card. RUINI
Presidente

– VISTA la determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente
nella sessione del 19-21 gennaio 2004;

– AI SENSI dell’art. 27, lett. a) dello statuto e dell’art. 72 del regolamento della CEI, emana il seguente

decreto

La determinazione, che riguarda le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-21
gennaio 2004, viene promulgata, nel testo allegato al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», ed entra in vigore il 1° marzo 2004.

Roma, 23 gennaio 2004
CAMILLO Card. RUINI
Presidente

Conferenza Episcopale Italiana

CONSIGLIO PERMANENTE

Roma, 19-21 gennaio 2004

Il Consiglio Episcopale Permanente

– VISTI gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 delle Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi;

– CONSIDERATA l’opportunità di procedere a un moderato adeguamento delle tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale;

– PRESO ATTO del parere del Consiglio per gli affari giuridici, approva la seguente

determinazione

I costi e i servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale, di cui agli articoli in premessa, a decorrere dal 1° marzo 2004, sono stabiliti secondo le misure fissate nelle tabelle allegate.

Entità della remunerazione per gli operatori dei Tribunali ecclesiastici regionali:

– Sacerdoti:
1. Vicario giudiziale € 1.302,00
2. Vicario giudiziale aggiunto € 1.221,00
3. Giudice a tempo pieno € 1.221,00
4. Giudice a tempo parziale € 1.140,00
5. Giudice occasionale:
remunerazione a prestazione:
– sessione istruttoria: € 20,00
– voto: € 75,00
– voto con sentenza: € 145,00
– voto con decreto: € 100,00
6. Difensore del vincolo a tempo pieno:
€ 1.085,00
7. Difensore del vincolo occasionale remunerazione a prestazione:
– sessione istruttoria: € 16,00
– animadversiones: € 85,00
8. Cancelliere e notaio a tempo pieno remunerazione pari al valore risultante
dai punti spettanti nel sistema di sostentamento del clero

– Ministri laici:
1. Giudice a tempo pieno € 2.652,00 lordi
2. Giudice occasionale remunerazione a prestazione:
– sessione istruttoria: € 20,00
– voto: € 75,00
– voto con sentenza: € 145,00
– voto con decreto: € 100,00
3. Difensore del vincolo remunerazione a prestazione:
– sessione istruttoria: € 16,00
– animadversiones: € 85,00

– Patroni stabili:
1. Patrono stabile sacerdote € 1.085,00
2. Patrono stabile laico e 2.100,00 lordi

Costi delle perizie d’ufficio nelle cause di nullità matrimoniale costo minimo costo massimo
1. perizia psichiatrica e psicologica
€ 400,00 – € 600,00
2. perizia ginecologica e andrologica
€ 250,00 – € 350,00
3. perizia grafologica
€ 180,00 – € 280,00

Costi delle rogatorie e delle perizie
richieste dai Tribunali regionali ai Tribunali diocesani
1. deposizione di una parte in causa € 52,00
2. deposizione di un teste € 26,00
3. sessione deserta € 13,00
4. perizia psichiatrica o psicologica
€ 400,00 – € 600,00
5. perizia ginecologica o andrologica
€ 250,00 – € 350,00
6. perizia grafologica e 180,00 e 280,00

Onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale
1. onorario complessivo per il patrocinio nel processo di primo grado e nel processo di appello a norma del can. 1682 § 2
a. onorario dell’avvocato
€ 1.400,00 – € 2.700,00
b. onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) € 280,00
2. onorario per il patrocinio nel processo di appello con rito ordinario
a. onorario dell’avvocato € 550,00 – € 1.100,00
b. onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) € 280,00

Contributo di concorso ai costi della causa richiesto alle parti
1. parte attrice € 450,00
2. parte convenuta (se costituita con patrono) € 225,00

(Omissis)