Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Maggio 2005

Determinazione/i 22 gennaio 2003

C.E.I. Determinazione 20-22 gennaio 2003:
“Determinazioni circa la remunerazione dei giudici laici e dei patroni laici stabili nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani”.

(da «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» n. 1 del 31 gennaio 2003)

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

– VISTA la determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;

– AI SENSI dell’art. 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.,

emana il seguente

DECRETO

La determinazione, che contiene disposizioni concernenti la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei tribunali ecclesiastici regionali italiani, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003, viene promulgata nel testo allegato al presente decreto attraverso pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», ed entra in vigore il 1° marzo
2003.

Roma, 30 gennaio 2003

Il Consiglio Episcopale Permanente

– VISTE le Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani deliberate nella sessione del 24-27 settembre 2001;

– CONSIDERATO che l’esperienza maturata rende opportuna l’individuazione di una specifica modalità retributiva per i giudici laici a tempo pieno;

– PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

APPROVA

la seguente determinazione

1. Possono essere inquadrati come giudici laici a tempo pieno i soggetti che abbiano conseguito i titoli accademici richiesti dalla legislazione vigente, cioè il dottorato o almeno la licenza in diritto canonico
(cf. can. 1421, § 3 CIC).
Il conseguimento del diploma rotale può costituire ulteriore titolo per accedere al presente inquadramento.
2. Ai fini dell’inquadramento occorre:
a) una presentazione del candidato da parte del parroco proprio o di un operatore del Tribunale;
b) l’esercizio di almeno due anni completi di praticantato come giudice membro del collegio (anche istruttore) presso il Tribunale, con
remunerazione a prestazione;
c) la comunicazione previa all’Ufficio Nazionale della CEI. per i problemi giuridici corredata da:
– curriculum vitae del candidato e relazione dell’attività svolta nel biennio di praticantato;
– parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
– parere favorevole motivato del Moderatore.
3. I giudici laici a tempo pieno, nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati.
4. La Regione Ecclesiastica stipula con i giudici laici a tempo pieno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 144 ore mensili (= 36 ore x 4 settimane), pari ad almeno 20 ore settimanali di attività istruttoria e alla redazione di voti, decreti e sentenze in misura proporzionata al tempo pieno. A fronte di tale attività la Regione Ecclesiastica eroga attraverso il Tribunale la somma di € 2.600,00 mensili lordi.
5. Ciascun Tribunale, secondo le modalità di cui al n. 3, può inquadrare non più di due giudici laici.
6. Quanti, al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione, hanno già esercitato l’ufficio di giudice a tempo pieno (non uditore) per due anni completi non sono tenuti al periodo di praticantato, di cui al n. 2, lett. b).
7. Il periodo del praticantato, di cui al n. 2, lett. b), è ridotto a un anno per quanti, al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione, hanno esercitato l’ufficio di difensore del vincolo a tempo
pieno o di uditore a tempo pieno per almeno due anni completi.
8. L’aver svolto a tempo parziale, antecedentemente all’entrata in vigore della presente determinazione, l’ufficio di giudice del collegio, di difensore del vincolo o di uditore non costituisce titolo per la dispensa
o la riduzione del biennio di praticantato, di cui al n. 2, lett. b); la circostanza sarà tuttavia tenuta in adeguata considerazione – a parità di titoli – ai fini dell’inquadramento di cui al n. 3.
9. L’inquadramento dei giudici laici che prestano attività secondo modalità diverse dal tempo pieno continua a essere regolato secondo la normativa vigente.
La presente determinazione entra in vigore a partire dal 1° marzo 2003.

(Omissis)