Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Agosto 2003

Determinazione/i 30 gennaio 1998

Conferenza Episcopale Italiana – Presidenza della C.E.I.: “Determinazioni concernenti il regime amministrativo e i costi di patrocinio nei tribunali ecclesiastici regionali”.

(da Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana? n. 1 del 30 gennaio 1998)

DETERMINAZIONE APPROVATA DALLA PRESIDENZA CIRCA I PATRONI STABILI
L’Assemblea Generale della C.E.I. ha introdotto nel diritto particolare della Chiesa che è in Italia la figura del patrono stabile, prevista dal can. 1490.
Dovendo dare “ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l’affidamento dell’incarico, la natura del rapporto con il tribunale e le modalità dell’esercizio dell’attività” (art. 6, §1 delle Norme emanate dalla C.E.I.), si stabilisce quanto segue:
1.
Il patrono stabile svolge attività di consulenza, previa all’introduzione delle cause, per un tempo determinato e assume il patrocinio delle cause introdotte. Tale attività di consulenza e di patrocinio, configurata come impegno professionale a tempo pieno, con riferimento all’organizzazione del lavoro del tribunale può essere definita nei contenuti, nelle modalità di svolgimento pratico e nella retribuzione corrispondente.
2.
Può ricevere l’incarico di patrono stabile il candidato in possesso dei seguenti requisiti:
* riconosciuto impegno ecclesiale, attestato dall’ordinario diocesano
* dottorato in diritto canonico
* 30 anni d’età compiuti
* svolgimento di un anno di tirocinio presso il tribunale, o sperimentata pratica presso il medesimo.
La Conferenza Episcopale Regionale può apprezzare ulteriori e più qualificati titoli.
3.
L’incarico di patrono stabile presso un tribunale regionale è incompatibile con l’esercizio del patrocinio di fiducia presso gli altri tribunali regionali italiani (cf. art. 6, §1 delle Norme emanate dalla C.E.I.) e con il patrocinio presso il foro civile e penale italiano, fatto salvo l’eventuale procedimento di delibazione (cf. art. 9 dello schema di Regolamento).
4.
Il rapporto di consulenza e di patrocinio è istituito con il patrono stabile dall’ente Regione ecclesiastica.
La remunerazione viene liquidata dal tribunale, a carico del conto distinto istituito dalla Regione ecclesiastica per la contabilità del medesimo tribunale.
5.
Sotto il profilo dell’inquadramento professionale il patrono stabile presta attività di lavoro autonomo o come esperto giuridico non professionista o come avvocato professionista.
In entrambi i casi la figura professionale si caratterizza: per l’assenza di ogni vincolo di subordinazione gerarchica, in quanto il patrono stabile non è un dipendente del tribunale; per la possibilità di libera risoluzione del rapporto; per l’esercizio dell’attività concordato con il tribunale e organizzato senza orari rigidamente prestabiliti; per l’adempimento degli obblighi tributari e fiscali previsti dalla vigente legislazione italiana.
6.
La retribuzione da assicurare al patrono stabile consiste in uno stipendio di £. 51.000.000 lorde all’anno, pari a circa £. 2.700.000 nette al mese, per dodici mensilità.

DETERMINAZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
* Criteri di remunerazione per gli operatori dei Tribunali ecclesiastici regionali.
Premesso che:
– in occasione dell’entrata in vigore delle nuove Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani è opportuno precisare i criteri di remunerazione per gli operatori dei medesimi tribunali;
– i sacerdoti che prestano servizio come vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, difensori del vincolo a tempo pieno e giudici a tempo parziale ricevono dal tribunale l’intera remunerazione mensile, comprensiva del servizio assicurato presso la sede del medesimo e di ogni altra prestazione;
– i sacerdoti che svolgono un servizio solo occasionale ricevono una remunerazione in base alle prestazioni effettuate;
– i laici che esercitano l’ufficio di giudici e di difensori del vincolo offrono una collaborazione professionale.
Precisato che:
– il servizio a tempo pieno richiede la presenza in tribunale per tutti i giorni nei quali si esplica l’attività processuale;
– il servizio a tempo parziale richiede la presenza in tribunale per almeno tre giorni alla settimana;
– il servizio occasionale prevede singole specifiche prestazioni.
Assicurato che:
– le spese di viaggio, effettivamente sostenute nell’esercizio dell’ufficio e documentabili, possono essere rimborsate dal tribunale;
la misura delle remunerazioni dovute dai tribunali ecclesiastici regionali italiani agli operatori che svolgono servizio presso i medesimi sono così stabilite:
I. SACERDOTI
1. VICARI GIUDIZIALI: £. 2.400 000 mensili lorde per 12 mesi
2. VICARI GIUDIZIALI AGGIUNTI: £. 2.250.000 mensili lorde per 12 mesi
3. GIUDICI A TEMPO PARZIALE: £. 2.100.000 mensili lorde per 12 mesi
4. GIUDICI OCCASIONALI: remunerazione a prestazione (da computare ai fini della remunerazione complessiva spettante secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero):
sessione istruttoria: £. 25.000
voto: 100.000
sentenza: £. 200.000
5. DIFENSORI DEL VINCOLO: £. 2.000.000 mensili lorde per 12 mesi A TEMPO PIENO:
6. DIFENSORI DEL VINCOLO OCCASIONALI: remunerazione a prestazione (da computare secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero):
sessione istruttoria: £. 20.000
animadversiones: £. 100.000
7. CANCELLIERI E NOTAI A TEMPO PIENO: remunerazione pari al valore risultante dai punti spettanti nel sistema di sostentamento del clero.
II. MINISTRI LAICI
1. GIUDICI: remunerazione a prestazione, con ritenuta d’accconto:
sessione istruttoria: £. 25.000
voto: £. 100.000
sentenza: £. 200.000
2. DIFENSORI DEL VINCOLO: remunerazione a prestazione, con ritenuta d’acconto:
sessione istruttoria: £. 20.000
animadversiones: £. 100.000
3. NOTAI: rapporto di lavoro dipendente con l’ente Regione Ecclesiastica e stipendio a carico del conto distinto amministrato dal tribunale.
* Costi delle perizie d’ufficio nelle cause di nullità matrimoniale.
Considerato che il costo complessivo di una causa di nullità matrimoniale risulta dagli oneri ordinari del tribunale ecclesiastico regionale e dai costi aggiuntivi, che comprendono, tra gli altri, i costi delle perizie d’ufficio, il cui ammontare è stabilito con riferimento alla tabella approvata dal Consiglio Episcopale Permanente in esecuzione del disposto dell’art. 4, § 1, lett. b) delle Norme emanate dalla C.E.I., i limiti minimo e massimo di costo per ciascun tipo di perizia -ferma restando la competenza del Preside del Collegio giudicante per la determinazione del costo effettivo della perizia nei singoli processi – sono definiti come segue:
TIPO DI PERIZIA COSTO MINIMO COSTO MASSIMO
1. Perizie psichiatriche £. 700.000 £. 1.000.000 e psicologiche:
2. Perizie ginecologiche £. 400.000 £. 600.000
e andrologiche:
3. Perizie grafologiche: £. 300.000 £. 500.000
* Onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale.
Premesso che:
a) gli onorari degli avvocati coprono l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria e la redazione delle memorie difensive nei processi matrimoniali celebrati davanti ai tribunali ecclesiastici regionali italiani;
b) l’articolazione della suddetta attività richiede un impegno diversificato nei singoli processi e nei vari gradi di giudizio, i cui costi, a carico delle parti interessate, vengono determinati a consuntivo dal Preside del Collegio giudicante, in primo grado ed in appello, in una misura compresa tra la minima e la massima stabilite nella tabella seguente;
c) su presentazione di idonea documentazione da parte degli avvocati sono esigibili distintamente altre spese, quali:
– versamento dell I.V.A.
– contributo per la cassa dei procuratori e degli avvocati
– consulti con altri avvocati ed esperti
– trasferte
– spese vive per produzione di materiale probatorio (autentiche, traduzioni, riproduzioni fotografiche, fotocopie degli atti, …);
d) rimangono a totale ed esclusivo carico delle parti interessate le spese processuali e gli onorari per l’eventuale delibazione della sentenza definitiva presso la Corte d’Appello;
e) l’onorario per i procuratori è dovuto solo nel caso in cui la funzione corrispettiva è esercitata da persona diversa dall’avvocato;
in conformità all’ art. 5, § 3 delle Norme emanate dalla C.E.I., il limite minimo e massimo degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e ai procuratori della cui opera si avvalgono è il seguente:
1. ONORARIO COMPLESSIVO PER IL PATROCINIO NEL PROCESSO DI PRIMO GRADO E NEL PROCESSO DI APPELLO A NORMA DEL CAN. 1682, §2:
Minimo Massimo
Onorario dell’avvocato: £. 2.500.000 £. 5.000.000
Onorario del procuratore: £. 500.000 (se distinto dall’avvocato)
2. ONORARIO PER IL PATROCINIO NEL PROCESSO DI APPELLO CON RITO ORDINARIO:
Minimo Massimo
Onorario dell’avvocato: £. 1.000.000 £. 2.000.000
Onorario del procuratore: £. 500.000 (se distinto dall’avvocato)
Periodicità di aggiornamento di contributi e costi riguardanti le cause di nullità matrimoniale.
Visti gli artt. 3 §1, 4 §1 lett. B), 4 §2 e 5 §3 delle Norme emanate dalla C.E.I., si stabilisce che:
– la misura del contributo finanziario della C.E.I. ai tribunali ecclesiastici regionali italiani,
– la tabella dei costi delle perizie d’ufficio,
– la misura del contributo obbligatorio chiesto alle parti per i costi della causa,
– la tabella degli onorari dovuti agli avvocati e ai procuratori,
– la misura della remunerazione per gli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani sono aggiornate ogni due anni dal Consiglio Episcopale Permanente.
Misura dei punti aggiuntivi spettanti ai vicari generali e ai vicari episcopali.
– considerata l’avvenuta definizione del trattamento remunerativo degli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani;
– al fine di evitare inopportune disparità di trattamento tra quanti esercitano uffici di analoga natura e rilievo;
– visto l’art. 6 del Testo unico delle norme relative al sostentamento del clero;
a modifica della determinazione assunta dalla XXVITI Assemblea Generale della C.E.I. si adotta la seguente determinazione:
il numero dei punti aggiuntivi spettanti ai sacerdoti che esercitano l’ufficio di vicario generale e di vicario episcopale è elevato rispettivamente da 10 a 25 e da 10 a 18.