Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Disegno di legge 04 giugno 1997, n.2506

Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 2506 d’iniziativa dei senatori Occhipinti, Scivoletto, Lo Curzio e altri: “Recupero e valorizzazione del barocco della Val di Noto”, 4 giugno 1997.

(omissis)

Art. 1

(Finalità)

1. Il patrimonio architettonico ed urbanistico del “tardo barocco e del rococò del Val Noto”, già denominato “barocco coloniale” è dichiarato di interesse nazionale e sottoposto ai vincoli della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

Art. 2

(Programma regionale di recupero)

1. Con decreto del presidente della Regione siciliana, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per i beni culturali ed ambientali e previa deliberazione della assemblea regionale, è approvato un programma di salvaguardia, recupero e valorizzazione al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) delimitare l’area di applicazione della presente legge;

b) individuare e censire, all’interno dell’area di cui alla lettera a), i beni immobili pubblici e di proprietà privata, da sottoporre a tutela;

c) stilare una valutazione di massima del costo attuale di ciascun intervento, distinguendo tra consolidamento statico e restauro;

d) definire un programma pluriennale di recupero e di intervento con le priorità di massima e l’indicazione delle risorse regionali disponibili;

e) predisporre un programma di valorizzazione, di promozione e di utilizzo culturale;

f) indicare i beni suscettibili di affidamento a privati in regime di concessione;

g) definire le condizioni e le agevolazioni per l’accesso di fondi privati alla realizzazione degli interventi;

h) individuare tra i beni oggetto di tutela quelli suscettibili di utilizzo da parte delle realtà associative ed economiche locali.

(omissis)

Art. 7

(Disposizioni fiscali)

(omissis)

4. A decorrere dall’anno finanziario 1998 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Caltanissetta è destinata alle finalità della presente legge, salvo quanto indicato dal comma 4 dell’articolo 9, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

5. Nelle province indicate al comma 4, il riparto dell’otto per mille avviene in concorrenza con i soggetti già destinatari della quota. Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’attuazione delle disposizioni del comma 4.

(omissis)