Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Febbraio 2004

Disegno di legge 11 settembre 2000, n.3947

Camera dei Deputati – XIII Legislatura. Disegno di legge 11 settembre 2000, n. 3947: “Norme sulla libertà religiosa”.

CAPO I
LIBERTA DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE

Art. 1.

1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell’uomo ed ai princìpi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.

Art. 2.

1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dall’articolo 19 della Costituzione.

Art. 3

1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

Art. 4

l. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa.

Art. 5

1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, comma primo della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.

Art. 6

1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipazione, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all’organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che abbiano esercitato tali diritti.

Art. 7

1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalità per l’esercizio dell’obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.

Art. 8

1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, senza oneri a carico dello Stato.
2. I ministri competenti, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Art. 9

1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l’ufficio competente per l’atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.

Art. 10

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all’articolo 9. Attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all’ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il Ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque iorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
5. All’articolo 83 del codice civile le parole: “culti ammessi nello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “confessioni religiose aventi personalità giuridica”.
6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad intese o accordi stipulati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 11

1. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile pre
viste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento senza oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioniinteressate.

Art. 12

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all’interno e all’ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

CAPO II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

Art. 13

1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l’altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all’esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.

Art. 14

1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli articoli 15 e 16.

Art. 15

1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell’interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all’articolo 16.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l’ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

Art. 16

1. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l’ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell’uomo.

Art. 17

1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni previste dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi i termini previsti dall’articolo 27 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, approvata con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la confessione o l’ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Art. 18

1. Le modificazioni allo statuto della confessione religiosa o dell’ente esponenziale che abbiano ottenuto la personalità giuridica devono essere comunicate al Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione o all’ente uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento della personalità giuridica è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 19

1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 20

1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoni dello Stato in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comun que di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del culto, possono essere applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del comune. L’applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L’atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

Art. 21

1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dal codice civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.

Art. 22

1. Agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione, credenza o culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione, credenza o culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 23

1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione, credenza o culto quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione, credenza o culto, quelle di assistenza e beneficenza,istruzione , educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 24

1. Ai ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità giuridica, che siano residenti in Italia, si applica l’articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

CAPO III
STIPULAZIONE DI INTESE

Art. 25

1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all’articolo 16, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 26

1. Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consi ‘o dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell’interno perché verifichi c e lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano. A tal fine il Ministro dell’interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 16.

Art. 27

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tal fine, la rappresenta.

Art. 28

l.Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’articolo 30.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.

Art. 29

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell’intesa.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell’interno e da funzionari delle amministrazioni interessate con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall’articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. Dal funzionamento della Commissione di cui al comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 30

1. 1 Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera 1), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui princìpi e sui contenuti del progetto stesso.

Art. 31

1.I1 Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31.

Art. 32

1. Concluse le procedure per la stipulazione dell’intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri firma l’intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa.

Art. 33

1. I1 disegno di legge di approvazione dell’intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato al Parlamento con allegato il testo dell’intesa stessa.

Art. 34

1. Per l’applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica previa intesa con la. confessione che ne faccia richiesta.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35

1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 17, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36

1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.

Art. 37

1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II.

Art. 38

1. Le norme della presente legge non modificano nè pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 39

1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.