Disegno di legge 26 novembre 1998, n.6373
Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 6373 d’iniziativa dei senatori Caruso, Pellicini, Palombo e altri: “Modifica dell’art. 14 della legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza”, 26 novembre 1998.
(XIII legislatura Atti Parlamentari – Disegni di legge e relazioni – Documenti)
Art. 1
(Modifica dell’entità minima della pena della reclusione)
Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 è sostituito dal seguente:
“1. L’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da otto mesi a due anni”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Autore:
Senato della Repubblica
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Reclusione, Durata
Natura:
Disegno di legge