Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Gennaio 2004

Disposizione/i

Conferenza Episcopale Italiana: “Nuove disposizioni circa il prestito dei beni culturali di proprietà ecclesiastica”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 4 del 30 aprile 1999)

Art.1

La Chiesa possiede un consistente patrimonio di beni culturali posti al servizio della sua missione. Nel concetto di beni culturali si comprendono anzitutto i patrimoni artistici della pittura, della scultura, dell’architettura, del mosaico, e della musica, posti al servizio della missione della Chiesa, a questi vanno poi aggiunti i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali; rientrano, infine, in questo ambito le opere letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa. I beni culturali della Chiesa sono ordinati alla catechesi, al culto, alla cultura, alla carità.

Art.2

§ 1. Fin dall’epoca antica, la Chiesa, oltre a produrre opere, talvolta di inestimabile valore, ha provveduto a dare disposizioni per la loro salvaguardia. Nell’ambito della salvaguardia sono da annoverarsi le norme per i prestiti, dal momento che i beni culturali devono essere nel contempo tutelati e valorizzati.

§ 2. Il prestito di beni culturali di pertinenza ecclesiastica può essere occasione di promozione ed evangelizzazione, ma deve essere salvaguardata la finalità religiosa del bene in oggetto e, per quanto possibile, va tenuto presente il contesto ecclesiale.

Art.3

l. Salva l’osservanza delle norme civili congrue alla conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali, il prestito di quelli di pertinenza ecclesiastica deve ottemperare quanto riferito nella presente circolare.

2. Oltre alla Santa Sede, responsabili dei prestiti dei beni culturali di pertinenza ecclesiastica sono i Vescovi diocesani, i Prelati personali, i Superiori Provinciali degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio.

Art.4

§ 1. Per i prestiti di beni culturali tra le diocesi della Nazione, la concessione della licenza è di competenza del Vescovo diocesano sotto la cui giurisdizione si trova l’istituzione ecclesiastica che conserva il bene culturale da prestare; trattandosi di prestito a ente civile della Nazione, il Vescovo diocesano concederà la licenza, dopo aver chiesto previamente il parere del Vescovo della diocesi in cui si trova l’ente civile che promuove la manifestazione.

§ 2. Per i prestiti di beni culturali tra istituti religiosi clericali di diritto pontificio e società di vita apostolica clericali di diritto pontificio nell’ambito della Nazione o tra essi e le Diocesi della Nazione medesima, la concessione della licenza è di competenza del Superiore Provinciale, sotto la cui giurisdizione si trova l’ente che conserva il bene culturale da prestare; trattandosi di un prestito a ente civile della Nazione, il Superiore Provinciale concederà la licenza, dopo aver chiesto previamente il parere del Vescovo della diocesi in cui si trova l’ente civile interessato.

§ 3. Per i prestiti di beni culturali appartenenti ad istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, laicali di diritto pontificio, e clericali e laicali di diritto diocesano, vale la norma di cui sopra al § 1.

Art.5

§ 1. Per i prestiti fuori della Nazione, oltre l’osservanza delle disposizioni precedenti, è obbligatoria l’autorizzazione scritta della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Art.6

§ 1. Per i prestiti di opere di rilevante interesse artistico o storico nell’ambito della Nazione è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori competenti consultino la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa; essi procederanno nella medesima maniera quando si tratti di prestiti che presentino dubbi e perplessità circa la sicurezza, la garanzia, l’integrità di restituzione dell’opera stessa.

§ 2. In ogni caso per i prestiti di beni culturali occorre ottemperare alle norme civili vigenti nella Nazione e mettere in atto tutte le precauzioni necessarie alla conservazione, tutela, valorizzazione dei beni in oggetto.

Indicazioni di carattere operativo

Gli Enti ecclesiastici possono collaborare alla realizzazione di mostre organizzate da Enti pubblici o da privati con il prestito di opere di loro pertinenza, a condizione che le esigenze pastorali non ne risultino compromesse, che si tratti di manifestazioni veramente significative e che siano programmate nel pieno rispetto della normativa canonica e civile. Per la procedura di prestito è necessario osservare le seguenti indicazioni pratiche:

a) L’Ente richiedente provvede innanzitutto ad ottenere l’autorizzazione al prestito da parte della competente autorità ecclesiastica locale; successivamente provvede ad ottenere l’autorizzazione della competente Soprintendenza e ne trasmette copia al Vescovo diocesano. Ottenute le due autorizzazioni richiamate si potranno avviare le operazioni di consegna dell’opera.

b) All’atto della consegna dell’opera dovrà essere redatto un verbale con la partecipazione di un rappresentante dell’Ente di pertinenza, di un rappresentante dell’Ente richiedente appositamente delegato e di un rappresentante della Soprintendenza competente. In detto verbale di consegna si farà analitica descrizione dello stato di conservazione dell’opera stessa, corredata da opportuna documentazione fotografica. Esso sarà firmato in triplice copia contestualmente da tutti gli intervenuti che ne riterranno una copia per i rispettivi Enti rappresentati.

c) L’imballaggio dell’opera sarà eseguito da parte di impresa specializzata di fiducia dell’Ente di pertinenza e della Soprintendenza a cura e spese dell’Ente richiedente.

d) A cura e spese dell’Ente richiedente l’opera dovrà essere assicurata contro i rischi presso una compagnia di fiducia dell’Ente di pertinenza. L’assicurazione sarà del tipo “da chiodo a chiodo” che assume cioè ogni rischio dal momento in cui l’opera viene tolta dalla sua collocazione originaria fino alla sua avvenuta ricollocazione nel medesimo posto. Qualora l’Ente di pertinenza o la Soprintendenza ne ravvedano la necessità, l’opera dovrà essere accompagnata, sia nella consegna, sia nella riconsegna, a spese dell’Ente richiedente, da persona qualificata designata dal Superiore competente, di cui all’art.4 delle Disposizioni sui prestiti di berti culturali di pertinenza ecclesiastica in Italia.

e) Al momento della riconsegna dell’opera da parte dell’Ente richiedente, sarà redatto apposito dettagliato verbale di riconsegna alla presenza di un rappresentante dei medesimi Enti che hanno assistito alla consegna. In caso di constatazione di danni si richiederà l’immediato intervento della Compagnia assicuratrice per l’esecuzione degli adempimenti stabiliti. Il verbale di riconsegna sarà firmato contestualmente da tutti i rappresentanti che ne riterranno una copia per i rispettivi Enti.

f) Nel caso in cui prima del prestito o all’atto della riconsegna si rendessero necessari lavori di restauro o di consolidamento dell’opera per garantirne il trasferimento o per ovviare ad eventuali danni subiti, i necessari provvedimenti saranno eseguiti a cura e spese dell’Ente richiedente, sotto il controllo della Soprintendenza competente.