Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Interrogazione 15 maggio 1998

Camera dei Deputati. Interrogazione parlamentare degli onorevoli Giovine e Maselli ai Ministeri dell’Interno, di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri sul rapporto della Direzione centrale polizia di prevenzione “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia”, 15 maggio 1998.

(Da “Atti Parlamentari” – XIII Legislatura – Allegato B ai Resoconti – Seduta del 15 maggio 1998)

Giovine e Maselli. – Ai Ministri dell’Interno, di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri – Per sapere – premesso che:

circa due anni fa, la Divisione Generale degli Affari dei Culti del ministero dell’Interno produsse un elenco di 33 confessioni religiose ed enti di culto, informando che questa prima parziale lista era in corso di completamento, sulla base di richieste specifiche fatte all’attuale Ministro dell’Interno da organi parlamentari;

in data 29 aprile 1998, l’agenzia Ansa divulgava ampi stralci di un rapporto della Direzione centrale polizia di prevenzione (Dipartimento della pubblica sicurezza) su “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia”, rapporto recante la data febbraio 1998. In tale rapporto si procede ad una valutazione generale delle “sette” in relazione all’articolo 8 della Costituzione, e si esprimono giudizi su alcune di esse, anche in base alla loro eventuale pericolosità. In alcuni casi, pur trattandosi di gruppi che “non hanno mai dato adito a rilievi di sorta (e che) esuleranno quindi dalla nostra analisi” (pagina 9 del rapporto), si esprimono giudizi e si creano connessioni logiche che possono autorizzare, una volta divulgate dai media, un giudizio negativo e un allarme sociale;

nel caso della pratica della Soka Gakkai, associazione buddista che conta in Italia 22.000 membri, si osserva nel rapporto che si tratta di “dottrine e pratiche rituali spesso molto distanti dalle confessioni di origine”, quasi a indicarne una valenza eretica, aggiungendo in particolare che nel caso del “buddismo della Soka Gakkai, basato sul Sutra del Loto, la massima autorità buddista sulla Terra, il Dalai Lama, non (la) riconosce”, adombrando così una specie di scomunica di una autorità religiosa che in realtà è tale solo per una delle numerose denominazioni buddiste;

a rafforzare nell’opinione pubblica la netta impressone che i movimenti religiosi di origine asiatica diventino “pericolosi” appena trapiantati in Italia, magari da “personaggi ambigui o con intenzioni truffaldine” che si accreditano come “guru”, a pagina 14 del rapporto si legge che occorre tenere conto che “molte delle nuove sette importate dall’estero hanno assunto una fisionomia affatto diversa da quella della patria di origine” con la sottolineatura che “la Soka Gakkai italiana appare molto distante (anzi, sembra sia stata addirittura “scomunicata”) dalla “Casa madre” giapponese”. Con questo tipo di presentazione, si induce inequivocabilmente l’impressione che la Soka Gakkai sia in qualche modo “eretica” e quindi potenzialmente pericolosa, contraddicendo la precedente affermazione secondo cui non si riteneva doversene occupare nel rapporto in esame;

la tradizione plurisecolare del buddismo di Nichiren è riconosciuta in tutto il mondo come facente parte del movimento religioso buddista. L’Associazione italiana Soka Gakkai, che pratica gli insegnamenti di Nichiren, è in Italia in costanti e amichevoli rapporti con l’Unione buddista italiana (ente religioso riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991) che raggruppa 32 centri italiani che praticano il buddismo secondo le tradizioni Theravada (Sud-est asiatico), Mahayana Zen (Estremo Oriente), Vajrajana (Tibet). L’UBI ha in corso da tempo una trattativa per un’intesa con lo Stato italiano ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, intesa analoga a quelle già esistenti con altri culti ammessi:

se il Governo sia al corrente del contenuto del rapporto intitolato “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia”;

quali esperti e studiosi siano stati consultati per la stesura di detto rapporto e con quali criteri essi siano stati selezionati;

se il Governo condivida l’impianto ideologico, le valutazioni, le scelte che le discriminazioni e risultano nel rapporto;

se il Governo ritenga che la compilazione e la diffusione ai media di questo rapporto è lesiva dei diritti sanciti dall’articolo 8 della Costituzione e crei un clima generalizzato di intimidazione e di discriminazione che risulta lesivo delle libertà individuali degli adulti affiliati simpatizzanti di alcune almeno delle “sette” elencate;

se non si ritenga che il codice penale vigente non tuteli a sufficienza i cittadini dall’azione di singoli che agiscano, in qualsiasi campo, e non solo in quello “religioso”, per il perseguimento di fini illeciti.