Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Luglio 2004

Interrogazione 24 giugno 2003, n.E-2207

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2207 di Charles Tannock alla Commissione: “Etichettatura dei prodotti di origine animale, compresi i prodotti contenenti carni bianche, e problemi connessi al consumo di tali prodotti da parte di minoranze religiose”, 24 giugno 2003.

L’Agenzia britannica per gli standard alimentari (FSA) ha recentemente chiesto alla Commissione di imporre un limite del 15% sul contenuto di acqua che può essere aggiunto ai prodotti contenenti carne di pollo e di vietare l’impiego di proteine non derivanti da carne di pollo, come il manzo e il maiale, in tali prodotti. Tale richiesta è stata avanzata a seguito di due inchieste condotte rispettivamente nel dicembre 2001 e nel marzo 2003 in cui è emerso che in alcune parti di pollo il contenuto aggiuntivo di acqua arrivava fino al 55 per cento. L’unica funzione delle proteine non derivanti da carne di pollo infatti è quella di trattenere livelli elevati di acqua. Tale prassi pertanto non solo è ingannevole per i consumatori, ma è fonte di problemi per i membri di comunità religiose, come gli ebrei, gli indù e i mussulmani che non mangiano carne di manzo e di maiale, anche se non sempre acquistano esclusivamente prodotti di origine animale specificatamente preparati e approvati dalle rispettive autorità religiose.
La Commissione può indicare se ritiene sia corretto che non vi sia un limite al contenuto aggiuntivo di acqua nei prodotti contenenti carne di pollo, o carni bianche in genere? In tal caso, la Commissione reputa che dovrebbe essere fissato un certo limite? Inoltre la Commissione concorda sul fatto che l’introduzione di tale limite sarebbe del tutto compatibile con le norme dell’OMC, visto che l’articolo 2 dell’accordo sulle barriere tecniche agli scambi (TBT) stabilisce solo che i requisiti di etichettatura “non siano più restrittivi agli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenendo conto dei rischi connessi alla mancata ottemperanza” e che tali obiettivi comprendono anche la “prevenzione delle prassi ingannevoli”?
La Commissione può inoltre precisare se sia obbligatorio o facoltativo indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari l’eventuale presenza di ingredienti di origine animale, o in caso di carni rosse, se tali animali sono stati alimentati con mangimi contenenti proteine animali? Se così non fosse, la Commissione non ritiene forse che i consumatori abbiano il diritto di essere informati?

Risposta dell’On.le Fischler in nome della Commissione, 12 settembre 2003.

La vigente normativa comunitaria non prevede limiti per l’aggiunta di acqua alle preparazioni contenenti carne di pollo o prodotti a base di carne di pollo. D’altro lato, spetta alle competenti autorità degli Stati membri controllare rigorosamente e perseguire le pratiche fraudolente consistenti nel non indicare nell’etichetta l’aggiunta di proteine e d’acqua al solo scopo di gonfiare artificialmente il peso della carne. La Commissione è già stata messa al corrente di questa pratica e sta esaminando come sia possibile mettere in rilievo il contenuto d’acqua nell’etichettatura delle preparazioni a base di carne. La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di elaborare norme intese a imporre un limite al contenuto d’acqua che può essere aggiunto a tali prodotti.
Nell’eventuale futura adozione di qualsiasi iniziativa in materia, la Commissione terrà pienamente conto della necessità di rispettare gli obblighi derivanti dall’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi in ambito OMC (WTO/TBT).
L’indicazione di tutti gli ingredienti utilizzati per la fabbricazione dei prodotti alimentari e presenti nel prodotto finito è obbligatoria a norma della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Anche l’impiego di proteine animali nei mangimi per animali è oggetto di una precisa disciplina dell’Unione e a partire dal 6 novembre 2003 sarà obbligatorio indicare nell’etichetta degli alimenti per animali i vari materiali che entrano nella composizione dei mangimi.