Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2004

Intesa 15 ottobre 1994

Regione Veneto – Provincia Ecclesiastica Veneta: “Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Ecclesiastica Veneta per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli Enti ecclesiastici”, 15 ottobre 1994.

Premesso:

a) che il patrimonio culturale di proprieta` degli Enti ecclesiastici esistenti e operanti nel Veneto riveste un considerevole interesse nel quadro della funzione assegnata alla Regione del Veneto dall’art. 4, sesto inciso, dello Statuto regionale, che la impegna a « garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio storico ed artistico del Veneto e di Venezia »;

b) che, da parte sua, la Provincia Ecclesiastica promuove presso le Diocesi che la compongono l’impegno per la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli Enti ecclesiastici, testimonianza viva della cultura e della tradizione popolare delle Genti venete;

c) che ambedue le Parti contraenti intendono concorrere, per quanto di rispettiva competenza, all’attuazione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, con particolare riferimento agli artt. 1 e 12;
cio` premesso, che va ritenuto parte integrante della presente Intesa, si conviene quanto segue:

1. (La partecipazione ai programmi regionali).

a) La Regione da` atto alla Provincia Ecclesiastica Veneta del suo interesse all’elaborazione dei programmi culturali regionali relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli Enti ecclesiastici. A tale scopo, la Regione garantisce alla Provincia stessa il diritto di partecipare all’elaborazione di tali programmi, al controllo della loro attuazione, nonche´ alla formulazione dei criteri di assegnazione di contributi finanziari agli Enti suddetti, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241.

b) La Provincia Ecclesiastica esercita tale diritto tramite il Metropolita, che la presiede, o la Commissione Paritetica, di cui al successivo articolo 3.

2. (Informativa reciproca).

a) Ciascuna delle Parti contraenti, riconoscendo il valore della reciproca collaborazione, si impegna a mantenere costante contatto informativo circa le iniziative proprie e degli Enti o Istituzioni operanti nel rispettivo ambito relativo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli Enti ecclesiastici e a promuovere il coordinamento all’attuazione di programmi singoli o integrati.

b) La Regione si impegna ad invitare le Autorita` operanti in materia urbanistica a trasmettere — per gli ambiti di competenza — i progetti di piano adottati dal Comune interessanti edifici di proprieta` di Enti ecclesiastici alla competente Autorita` Diocesana che puo` esercitare la facolta` di concorrere, con gli apporti collaborativi previsti dalla legge in materia, alla migliore tutela e valorizzazione di detti edifici.

3. (Istituzione dela Commissione Paritetica).

a) Viene istituita una Commissione Paritetica per l’attuazione dei principi fissati nella
presente Intesa.

b) Essa e` formata da cinque componenti, uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall’Unione Provincie Venete e due dalla Provincia Ecclesiastica ed e` presieduta, a bienni alterni, dal Presidente della Giunta e dal Metropolita Patriarca di Venezia o da un loro Delegato.

c) La Commissione dura in carica quattro anni e si riunisce, su invito del Presidente, ordinariamente ogni sei mesi.

d) La Commissione ha carattere propositivo alle Parti contraenti.

e) Gli aspetti di carattere tecnico-operativo saranno definiti con apposito regolamento.

4. (Validita`). — La presente Intesa vincola le Parti contraenti per cinque anni; essa potra` essere riveduta su iniziativa di ambedue le Parti e si intendera` rinnovata per uguale periodo, se sei mesi prima della scadenza non intervenga dichiarazione di recesso.

Abbazia di Praglia, 15 ottobre 1994

Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto
Il Metropolita Patriarca di Venezia