Kafalah e Corte di Cassazione. Ricongiungimento familiare col fratello minore e necessità di qualificare giuridicamente l’atto di affidamento
Autorità:
Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile
Data:
11 novembre 2020
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Dossier:
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Parole chiave:
File PDF: SEntenza cassazione kafalah 2020
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai Ministeri degli Esteri e dell'Interno contro l'ordinanza del tribunale di Genova che aveva annullato il diniego del visto dell'ambasciata italiana a Islamabad per il ricongiungimento familiare di un individuo titolare di permesso per asilo politico col proprio fratello minore, affidatogli tramite procura notarile della madre. Secondo la Suprema Corte, la questione avrebbe dovuto essere esaminata tenendo conto della natura e della finalità della kafalah negoziale, senza limitarsi all’apodittico rilievo della non contrarietà all’ordinamento interno dell’atto di affidamento del minore dalla madre al fratello maggiore.
Più nello specifico, i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare giuridicamente l’atto di affidamento e verificarne l’«effettiva ragione pratico-giuridica», la conformità alla disciplina del Paese di provenienza e, da ultimo, la corrispondenza all’interesse del minore.