Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Legge 01 luglio 1997, n.203

Legge 1 luglio 1997, n. 203: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117 recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio culturale”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” del 5 luglio 1997, n. 155)

(omissis)

Art. 1.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso all’installazione, all’adeguamento e alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico pubblico e privato, anche mediante l’utilizzo di sistemi antitaccheggio prioritariamente rivolti alla tutela del patrimonio bibliografico, nonché per la predisposizione degli strumenti programmatici intesi all’individuazione dei rischi afferenti i beni culturali. Il piano indica le quote di finanziamento da assegnare a ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente.
Per la predisposizione del piano di cui al comma 1, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma degli interventi da realizzare. Le proposte fanno riferimento ad interventi per l’installazione, l’integrazione e l’adeguamento di impianti di prevenzione e di sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese e con assunzione degli oneri di manutenzione e gestione degli impianti, nonché agli enti ed istituzioni ecclesiastiche in conformità all’intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571.
Le proposte di cui al comma 2 possono riguardare anche interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, per i quali sono concessi contributi fino all’importo massimo del settanta per cento della stesa riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti sono a carico del beneficiario del contributo.

(omissis)

Autore: Parlamento
Nazione: Italia
Parole chiave: Prevenzione, Sicurezza, Tutela, Archivi, Biblioteche
Natura: Legge