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    Legge 02 aprile 2001, n.136

    Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonchè altre disposizioni in materia di immobili pubblici

    Data: 02 aprile 2001
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Edilizia di culto
    Parole chiave:
    Invim, Enti ecclesiastici, Edifici di culto, Patrimonio, Immobili, Regime finanziario
    Legge 2 aprile 2001, n. 136: “Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonchè altre disposizioni in materia di immobili pubblici”. (da «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» n. 92 del 20 aprile 2001) […] Art. 2. (Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di […]

    Legge 2 aprile 2001, n. 136: “Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonchè altre disposizioni in materia di immobili pubblici”.

    (da «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» n. 92 del 20 aprile 2001)

    […]

    Art. 2.
    (Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica)

    […]

    4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.

    5. Il primo periodo del comma 10 dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonchè agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione».

    […]

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