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    Legge 12 luglio 1999, n.232

    Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale e allegati, adottata dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998

    Data: 12 luglio 1999
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Divieto di discriminazione
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Persecuzione, Crimini, Umanità, Attacco, Popolazione civile, Gruppo politico, Gruppo razziale, Gruppo nazionale, Gruppo etnico, Gruppo religioso
    Legge 12 luglio 1999, n. 232: “Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale e allegati, adottata dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998”. (Da Supplemento Ordinario n. 135 del 19 luglio 1999 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 167 del 17 luglio 1999.) […]

    Legge 12 luglio 1999, n. 232: “Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale e allegati, adottata dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998”.

    (Da Supplemento Ordinario n. 135 del 19 luglio 1999 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 167 del 17 luglio 1999.)

    (omissis)

    Parte II

    Giurisdizione, ammissibilità e legge applicabile

    (omissis)

    Art. 7

    Crimini contro l’umanità

    1. In questo Statuto, si definisce “crimine contro l’umanità” ciascuno dei seguenti atti, se compiuto come parte di un attacco sistematico o diffuso contro una popolazione civile, nella precisa intenzione di attaccare:

    (omissis)

    h) persecuzione nei confronti di un gruppo o di una collettività identificabile su base politica, razziale, nazionale, etnica, culturale, religiosa, di genere (secondo la definizione datane nel paragrafo 3), o su qualunque altra base non consentita, per riconoscimento unanime, dal diritto internazionale, in relazione a uno qualsiasi degli atti indicati in questo paragrafo, o dei crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte;

    (omissis)

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