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    Legge 21 gennaio 2005, n.4

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

    Data: 21 gennaio 2005
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Enti ecclesiastici e patrimonio
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Statuto, Ordinario diocesano, Comitato, Atto costitutivo, Assistenza sanitaria, Enti ospedalieri, Patromonio culturale
    Legge 21 gennaio 2005, n. 4: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 16 del 21 gennaio 2005) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno […]

    Legge 21 gennaio 2005, n. 4: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
    19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”.

    (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 16 del 21 gennaio 2005)

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Art. 1.

    1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
    E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 21 gennaio 2005

    CIAMPI
    Berlusconi,
    Presidente del Consiglio dei Ministri
    Pisanu, Ministro dell’interno

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    (Omissis)
    Allegato

    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277.

    L’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:

    «Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). 1. L’Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato “Ente”, e’ costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
    2. L’Ente continua a svolgere la propria attivita’ secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera’, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione».

    All’articolo 2:

    al comma 1, le parole: «Fondazione Mauriziana» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano»;
    al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell’interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall’Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell’Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari»;
    ai commi 2 e 3, le parole: di cui all’articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle eguenti: «di cui all’articolo 1, comma 1»;
    al comma 4, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
    il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
    «5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all’atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi’, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, la regione Piemonte, nonche’ altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avra’ lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte»;
    al comma 6, e parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
    dopo il comma 6, e’ inserito il seguente:
    «6-bis. Ai sensi dell’articolo 831 del codice civile, per l’Abbazia di Staffarda viene mantenuto l’uso sacro della stessa senza incompatibilita’ con la destinazione culturale del bene medesimo»;
    al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall’assegnazione»;
    la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».

    All’articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

    «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell’Ente presenta al comitato di cui all’articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attivita’ svolte. Dopo l’approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale».

    Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» e’ inserita la seguente: «antoniano».

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