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    Legge 22 giugno 2000, n.127

    Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile

    Data: 22 giugno 2000
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Enti ecclesiastici e patrimonio
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Riconoscimento, Autorizzazioni, Lasciti, Donazioni, Eredità, Legati, Acquisti
    Legge 22 giugno 2000, n. 127: “Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 161 del 12 luglio 2000) Art. 1 1. L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni […]

    Legge 22 giugno 2000, n. 127: “Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile”.

    (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 161 del 12 luglio 2000)

    Art. 1

    1. L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

    “Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili).

    1. L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l’articolo 600, il quarto comma dell’articolo 782 e l’articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”.

    2. L’articolo 473 del codice civile è sostituito dal seguente:

    “Art. 473 (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti)

    L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni. fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

    Il presente articolo non si applica alle società”.

    Art. 2.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge. munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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