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    Legge 22 maggio 1975, n.152

    Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

    Data: 22 maggio 1975
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Simboli religiosi
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Sicurezza, Immigrazione, Ordine pubblico, Simboli religiosi, Tradizioni religiose, Luoghi pubblici, Società multietnica, Volto
    Legge 22 maggio 1975, n. 152: “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 136 del 24 maggio 1975) (Omissis) Articolo 5* 1. È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato […]

    Legge 22 maggio 1975, n. 152: “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”.

    (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 136 del 24 maggio 1975)

    (Omissis)

    Articolo 5*

    1. È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
    2. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro**.

    (Omissis)
    * Articolo introdotto dall’art. 2, l. 8 agosto 1977, n. 533, in sostituzione del precedente: “1. E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. 2. Il contravvventore è punito con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da cinquanta a lire duecentomila”.
    ** Comma così sostituito dall’art. 10, comma 4 bis del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in Legge 31 luglio 2005, n. 155.

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