Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Maggio 2006

Legge 28 marzo 2001, n.149

Legge 28 marzo 2001, n. 149: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonche’ al titolo VIII del libro primo del codice civile”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 96 del 26 aprile 2001)

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata “legge n. 184”, e’ sostituito dal seguente: “Diritto del minore ad una famiglia”.
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 e’ sostituita dalla seguente: “Principi generali”.
3. L’articolo 1 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta’ genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresi’ iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attivita’ delle comunita’ di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonche’ incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attivita’ di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non e’ in grado di provvedere alla crescita e all’eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia e’ assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta’, di lingua, di religione e nel rispetto della identita’ culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento”.

TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: “Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore”.
2. L’articolo 2 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, e’ affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, e’ consentito l’inserimento del minore in una comunita’ di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piu’ vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di eta’ inferiore a sei anni l’inserimento puo’ avvenire solo presso una comunita’ di tipo familiare.
3. In caso di necessita’ e urgenza l’affidamento puo’ essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio’ non sia possibile, mediante inserimento in comunita’ di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunita’ di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi”.

Art. 3.

1. L’articolo 3 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunita’ di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potesta’ dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita’ a favore delle comunita’ di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potesta’, le comunita’ di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.

Art. 4.

1. L’articolo 4 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 4. – 1. L’affidamento familiare e’ disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potesta’, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta’ inferiore, in considerazione della sua capacita’ di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potesta’ o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche’ i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalita’ attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi’ essere indicato il servizio sociale locale cui e’ attribuita la responsabilita’ del programma di assistenza, nonche’ la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui e’ attribuita la responsabilita’ del programma di assistenza, nonche’ la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire
senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed e’ tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficolta’ del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non puo’ superare la durata di ventiquattro mesi ed e’ prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorita’ che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta’ temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta’ inferiore, in considerazione della sua capacita’ di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunita’ di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato”.

Art. 5.

1. L’articolo 5 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di se’ il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorita’ affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potesta’ parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita’ sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potesta’, di affidamento e di adottabilita’ relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessita’ del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalita’ piu’ idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita’ di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato”.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita’ finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria”.

TITOLO III
DELL’ADOZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

1. L’articolo 6 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6. – 1. L’adozione e’ consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’eta’ degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu’ di quarantacinque anni l’eta’ dell’adottando.
4. Il requisito della stabilita’ del rapporto di cui al comma 1 puo’ ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita’ e la stabilita’ della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non e’ preclusa l’adozione quando il limite massimo di eta’ degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in eta’ minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia’ dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu’ adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere gia’ adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare piu’ fratelli, ovvero la disponibilita’ dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
8. Nel caso di adozione dei minori di eta’ superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita’ finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’eta’ di diciotto anni degli adottati”.

Art. 7.

1. L’articolo 7 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 7. – 1. L’adozione e’ consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita’ ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo’ essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’eta’ predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo’ comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’eta’ inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita’ di discernimento”.

Capo II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA’

Art. 8.

1. L’articolo 8 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilita’ dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perche’ privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche’ la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunita’ di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilita’ deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10”.

Art. 9.

1. L’articolo 9 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 9. – 1. Chiunque ha facolta’ di segnalare all’autorita’ pubblica situazioni di abbandono di minori di eta’. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita’ debbono riferire al piu’ presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita’ di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita’ di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare
l’adottabilita’ di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita’ di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo’ procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione
puo’ comportare l’inidoneita’ ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacita’ all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione puo’ comportare la decadenza dalla potesta’ sul figlio a norma dell’articolo 330 del
codice civile e l’apertura della procedura di adottabilita’”.

Art. 10.

1. L’articolo 10 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piu’ approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e
vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo’ disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita’ di tipo familiare, la sospensione della potesta’ dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita’, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta’ inferiore, in considerazione della sua capacita’ di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile”.

Art. 11.

1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: “parenti entro il quarto grado” sono inserite le seguenti: “che abbiano rapporti significativi con il minore”.

Art. 12.

1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole “ai sensi del secondo comma dell’articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 3 dell’articolo 10”.

Art. 13.

1. L’articolo 14 della legge n.184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni puo’ disporre, prima della dichiarazione di adottabilita’, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo’ riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione e’ disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione e’ comunicata ai servizi sociali locali competenti perche’ adottino le iniziative opportune”.

Art. 14.

1. L’articolo 15 della legge n.184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilita’ del minore e’ dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita’ ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita’ dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore e’ disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche’ il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita’ di tipo familiare presso cui il minore e’ collocato o la persona cui egli e’ affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di eta’ inferiore, in considerazione della sua capacita’ di discernimento.
3. La sentenza e’ notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonche’ al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17”.

Art. 15.

1. L’articolo 16 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita’ dichiara che non vi e’ luogo a provvedere.
2. La sentenza e’ notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonche’ al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile”.

Art. 16.

1. L’articolo 17 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza e’ notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello e’ ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresi’ il secondo comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi”.

Art. 17.

1. L’articolo 18 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita’ e’ trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilita’ e’ divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni”.

Art. 18.

1. L’articolo 21 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilita’ cessa altresi’ per revoca, nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo 15.
2. La revoca e’ pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita’ non puo’ essere revocato”.

Capo III
DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 19.

1. L’articolo 22 della legge n.184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilita’ ad adottare piu’ fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E’ ammissibile la presentazione di piu’ domande anche successive a piu’ tribunali per i minorenni, purche’ in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda e’ presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi’ essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puo’ essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonche’ avvalendosi delle competenti professionalita’ delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di eta’ superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacita’ di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i qualiquesti ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo’ essere prorogato una sola volta e per non piu’ di centoventi
giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta’ inferiore, in considerazione della sua capacita’ di discernimento, omessa ogni altra formalita’ di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalita’ con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo’ essere disposto l’affidamento di uno solo di piu’ fratelli, tutti in stato di adottabilita’, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza e’ comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo e’ immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficolta’, convoca, anche separatamente, gli affidatari e ilminore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficolta’. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale”.

Art. 20.

1. L’articolo 23 della legge n.184 e’ sostituito dal seguente: “Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo e’ revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficolta’ di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e’ adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta’ inferiore, in considerazione della sua capacita’ di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita’ di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo e’ annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile”.

Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 21.

1. L’articolo 25 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita’, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di eta’ inferiore, in considerazione della sua capacita’ di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita’ di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalita’ di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo’ essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, puo’ essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione puo’ essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione e’ comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile”.

Art. 22.

1. L’articolo 26 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo’ essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e’ notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello e’ ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, e’ immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione
della definitivita’ della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitivita’ della sentenza”.

Art. 23.

1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole “ai sensi dell’articolo 25, quinto comma” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell’articolo 25, comma 5”.

Art. 24.

1. L’articolo 28 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 28. – 1. Il minore adottato e’ informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piu’ opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita’ e alla maternita’ del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita’ o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorita’ giudiziaria. Non e’ necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identita’ dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potesta’ dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita’ e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’eta’ di venticinque anni, puo’ accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identita’ dei propri genitori biologici. Puo’ farlo anche raggiunta la maggiore eta’, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non e’ consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non e’ richiesta per l’adottato maggiore di eta’ quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili”.

TITOLO IV
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo I
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 25.

1. L’articolo 44 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilita’ di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, e’ consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione e’ consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e’ coniugato. Se l’adottante e’ persona coniugata e non separata, l’adozione puo’ essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’eta’ dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare”.

Art. 26.

1. L’articolo 45 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e
dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta’.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta’ inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita’ di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo’ esserlo o non puo’ prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione”.

Art. 27.

1. L’articolo 47 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche’ la sentenza non e’ emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo’ procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione e’ ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante”.

Art. 28.

1. L’articolo 49 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nellasezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo’ essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni”.

Capo II
DELLE FORME DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 29.

1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 e’ sostituita dalla seguente:
“a) l’idoneita’ affettiva e la capacita’ di educare e istruire ilminore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;”.

TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 30.

1. L’articolo 313 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
“Art. 313. – (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita’ di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero”.

Art. 31.

1. L’articolo 314 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
“Art. 314. – (Pubblicita’) – La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione e’ trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresi’ trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L’autorita’ giudiziaria puo’ inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni”.

TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 32.
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: “puo’ essere sentito ove sia opportuno e” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere sentito”.
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: “e, se opportuno, anche di eta’ inferiore” sono sostituite dalle seguenti: “e anche di eta’ inferiore, in considerazione della sua capacita’ di discernimento”.
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: “, se opportuno,” sono sostituite dalle seguenti: “, in considerazione della loro capacita’ di discernimento,”.

Art. 33.

1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: “di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9”.

Art. 34.

1. L’articolo 70 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita’ sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa a lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000”.

Art. 35.

1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perche’ sia definitivamente affidato, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni”.
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma e’ punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.”

Art. 36.

1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente:
“Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cuiconfronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000”.

Art. 37.

1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
3. All’articolo 336 del codice civile e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”.

Art. 38.

1. L’articolo 80 della legge n. 184 e’ sostituito dal seguente: “Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, puo’ disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalita’ di sostegno alle famiglie, persone e comunita’ di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinche’ tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita’ e l’idoneita’ all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche”.

Art. 39.

1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarieta’ sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalita’ in relazione alle finalita’ perseguite e la rispondenzaall’interesse del minore, in particolare per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, comesostituito dall’articolo 6 della presente legge.

Art. 40.

1. Per le finalita’ perseguite dalla presente legge e’ istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonche’ ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I
dati riguardano anche le persone singole disponibili all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati e’ resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalita’ di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta’sociale
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino