Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Legge 31 luglio 1997, n.249

Legge 31 luglio 1997, n. 249: “Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.

(Da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, n. 177 del 31 luglio 1997 – Serie generale)

(omissis)

Art. 3 Norme sull’emittenza televisiva.

(omissis)

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

(omissis)

b) per le emittenze radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:

la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base ai criteri che verranno stabiliti dall’Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (35);

(omissis)

nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (35), come sostituito dall’articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (36), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (37), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l’impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (38), e dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 3232 (36), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l’uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti.

(omissis)

5.

(omissis)

per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali elementi può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

(omissis)