Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2006

Legge provinciale 11 marzo 2005, n.30

Legge provinciale 11 marzo 2005, N. 3: “Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia”

(da: “Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto adige” del 15 marzo 2005 N. 11, Supplemento N. 1)

(Omissis)

ARTICOLO 21
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)

1. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è sostituito dal seguente:”6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e comunque completamente rimovibili, organizzato unicamente per i propri soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni singolo associato. Tale attività può essere organizzata esclusivamente da enti,
associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano a livello anche nazionale con finalità ricreative, culturali o religiose in favore di giovani. Tali campeggi sono soggetti esclusivamente alla disciplina di cui all’articolo 12.”

2. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:
“6. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria permanenza dei requisiti previsti dal medesimo comma.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:
“5 bis. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione al comune competente per territorio, è consentito ai gestori dei campeggi l’attivazione di spazi adibiti a sosta camper, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. concernente le aree di sosta.”

4. L’articolo 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Tariffe
1. I titolari o i gestori degli esercizi ricettivi all’aria aperta sono tenuti a presentare su apposito modello, predisposto dal servizio competente in materia di turismo, entro il 30 giugno di ogni anno le tariffe massime giornaliere da applicare nel periodo dal 1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo.

2. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), i prezzi
delle prestazioni fornite dagli esercizi ricettivi all’aria aperta di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.

3. Le tariffe massime giornaliere che si intendono applicare per l’uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui i complessi medesimi sono dotati, devono essere comunicate rispettivamente:
a) per gli esercizi situati negli ambiti territoriali omogenei, di cui all’articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), ai soggetti previsti dall’articolo 9 della medesima legge provinciale competenti per il territorio in cui è situato l’esercizio;
b) per gli esercizi situati al di fuori degli ambiti territoriali omogenei di cui al precedente punto a), ovvero in ambiti territoriali omogenei in cui non è presente alcuno dei soggetti previsti dall’articolo 9 della legge provinciale n. 8 del 2002, ai consorzi di associazioni pro-loco previsti dal titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), ovvero al servizio provinciale competente in materia di turismo nel caso in cui non sia presente sul territorio alcun consorzio.

4. I soggetti previsti al comma 3 devono inserire i prezzi comunicati nel sistema informatico del turismo entro il 30 settembre successivo al termine della presentazione e devono trasmettere all’esercizio ricettivo all’aria aperta una copia della tabella dei prezzi al fine della sua esposizione al pubblico.
L’omessa comunicazione dei prezzi comporta l’applicazione delle ultime tariffe regolarmente presentate.”

5. In sede di prima applicazione, la presentazione delle tariffe massime di cui all’articolo 10 della legge provinciale n. 33 del 1990 da parte dei titolari o dei gestori degli esercizi ricettivi all’aria aperta è effettuata entro il 30 giugno 2005. Fino a tale data le comunicazioni sono effettuate secondo quanto previsto dallo stesso articolo 10 nel testo previgente alla sostituzione apportata con il presente articolo.

6. L’articolo 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è sostituito dal seguente:
“Art. 12
Campeggi mobili
1. L’allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti dall’articolo 2, comma 6, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di apposita richiesta dalla quale risultino:
a) le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 6;
b) la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell’arco dell’anno, e il numero delle persone presenti;
c) l’area d’insediamento prescelto;
d) l’assenso del proprietario dei terreni;
e) le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e
pubblica incolumità.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della richiesta, in assenza di diniego, l’attività può essere iniziata.

3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale determina,
con propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito effettuare campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a quattro giorni; con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere tale attività.”

7. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:
“Art. 23 bis
Iniziative di qualificazione ambientale

1. Al fine di sostenere le attività volte a migliorare gli standar qualitativo-ambientale dei campeggi ubicati in provincia di Trento, la Provincia concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di progetti promossi dalle associazioni degli esercenti l’attività di campeggio più rappresentative a livello provinciale.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 nonché per la concessione dei contributi previsti dal medesimo comma.”

(Omissis)