Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Agosto 2010

Legge regionale 02 febbraio 2010, n.6

Regione Lombardia, Legge Regionale, 2 febbraio 2010 n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
(in B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3)

Capo III – Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 61. Finalità.
1. Il presente capo disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
a) lo sviluppo e l’innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;
b) la trasparenza e la qualità del mercato;
c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
f) la compatibilità dell’impatto territoriale dell’insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento acustico ed ambientale;
g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;
h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l’integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse di cui al titolo V, capo II;
i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste al titolo V, capo II.

(Omissis)

Art. 68. Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative:
a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell’azione amministrativa;
b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all’armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
d) alle modalità di tutela dei locali storici.
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 61.
4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L’attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
d) nel domicilio del consumatore;
e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 72;
f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine;(*)
g) nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

(Omissis)

(*) Grassetto di OLIR.it