Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 03 agosto 2001, n.18

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 18:
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio — modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 22 del 10 agosto 2001, Supplemento Ordinario n. 5 del 13 agosto 2001)

(Omissis)

TITOLO IV – Disposizioni finali

ARTICOLO 17
(Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee)

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l’altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all’aperto, cinema all’aperto, piano bar all’aperto, attività all’interno di impianti sportivi.
2. Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all’articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori.
3. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali.
4. I richiedenti l’autorizzazione devono presentare una relazione che contenga almeno i seguenti dati:
a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
c) la fascia oraria interessata;
d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
e) la stima dei livelli di rumore immesso nell’ambiente abitativo ed esterno;
f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.
5. Il comune rilascia l’autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell’ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell’esigenza di tutelare il riposo delle persone.
6. L’autorizzazione é rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell’interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell’ARPA di cui al comma 5, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l’ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
7. Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il comune non può comunque procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere dell’ARPA richiesto a norma del comma 5 del presente articolo.

(Omissis)