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    Legge regionale 03 aprile 2001, n.6

    Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale-collegato ordinamentale 2001

    Data: 03 aprile 2001
    Autore:
    Regione Lombardia
    Argomento:
    Edilizia di culto
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Edifici di culto, territorio, Ambiente, Infrastrutture, Barriere architettoniche, Attrezzature per servizi religiosi
    Legge regionale 3 aprile 2001, n. 6: “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale-collegato ordinamentale 2001”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 14 del 6 aprile 2001) (Omissis) Art. 3 (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture) Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme […]

    Legge regionale 3 aprile 2001, n. 6:
    “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale-collegato ordinamentale 2001”.

    (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 14 del 6 aprile 2001)

    (Omissis)

    Art. 3
    (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)

    Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 34 bis è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d’intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).”;

    (Omissis)

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