Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Novembre 2007

Legge regionale 04 luglio 2007, n.24

L.R. 4 luglio 2007, n. 24: “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”

(B.U.R. Liguria 11 luglio 2007, n. 13)

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri.

Art. 2. (Cremazione)

1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
a) disposizione testamentaria del defunto;
b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;
d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l’autorizzazione alla cremazione.
4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l’esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio di un pubblico avviso.
6. La cremazione delle ossa contenute nell’ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.
7. Ai fini di ridurre l’emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell’ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell’articolo 8 della l. 130/2001.

Art. 3. (Affidamento delle ceneri)

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell’avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l’interramento nel cimitero, l’affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
3. In caso di affidamento dell’urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il Comune provvede all’annotazione in un apposito registro delle generalità dell’affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l’identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
4. Nel caso in cui l’affidatario dell’urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all’interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5.
5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 4. (Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
2. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all’autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada).
7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest’ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l’espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 5. (Informazioni ai cittadini)

1. I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 6. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico regolamento al fine di garantirne l’applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.
2. I Comuni adeguano, entro sessanta giorni dall’approvazione del regolamento regionale di cui al comma 1, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.