Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Giugno 2007

Legge regionale 07 giugno 1999, n.7

L.R. Lazio 7 giugno 1999, n. 7: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999”.

(omissis)

ARTICOLO 26
1. In vista del grande Giubileo dell’anno 2000, l’intervento della Regione Lazio in materia di recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed architettonico previsto dall’articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 assume nel 1999 valenza di straordinarietà. A tal fine l’articolo 8 della stessa legge è sostituito dal seguente:

“Art. 8
(Recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico)

1. I comuni possono restaurare chiese ed edifici pertinenti aventi valore artistico, storico ed archeologico di loro proprietà ovvero da acquisire al loro patrimonio, al fine di valorizzare detti beni per finalità di promozione culturale e turistica. La Regione concorre alla realizzazione dei suddetti interventi partecipando alla spesa fino al massimo del 70 per cento dell’intero costo dell’opera. Gli enti interessati acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l’accensione di un mutuo ventennale presso la cassa depositi e prestiti, il cui costo è sostenuto dalla Regione entro la medesima percentuale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle parrocchie e agli altri enti ecclesiastici cattolici o delle confessioni religiose previste all’articolo 1 che restaurano chiese ed edifici pertinenti di loro proprietà aventi valore artistico, storico ed archeologico. Gli enti interessati acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l’accensione di un mutuo ventennale.
La Regione concorre alla spesa entro i limiti della partecipazione consentita per interventi della stessa entità posti in essere dai comuni.”.

2. Le domande per accedere ai finanziamenti disposti dall’articolo 8 della l.r. 27/1990, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate, oltre che dalla documentazione richiesta dall’articolo 9 della l.r. n. 27/1990, da una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che attesti l’immediata attuabilità dell’intervento da realizzare e la finalità alla quale si intende destinare l’immobile una volta recuperato, se diversa dai fini di culto, nonché da copia conforme dell’atto con il quale l’organo competente ha disposto il finanziamento della quota a proprio carico.

3. La Giunta regionale concede i finanziamenti con un provvedimento con il quale detta disposizioni per il rispetto del principio posto al comma 3 dell’articolo 71, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modificazioni.

4. Gli enti interessati possono richiedere, con la domanda di finanziamento, che alla progettazione ed alla direzione lavori provvedano direttamente i competenti uffici della Regione; in tal caso ai professionisti dipendenti spettano i compensi previsti dalla normativa vigente in materia. I relativi oneri rientrano nel finanziamento concesso e i compensi sono corrisposti dagli enti per il tramite della struttura regionale competente per il trattamento economico dei dipendenti regionali..

5. Per le finalità del presente articolo è istituito il capitolo 32472 denominato “Concorso della Regione nelle spese per il recupero degli edifici di culto aventi valore artistico, storico ed archeologico” con uno stanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 1999, lire 3 miliardi per l’anno 2000 e lire 3 miliardi per l’anno 2001.

6. Alla copertura per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. Il capitolo 32447 è mantenuto per la gestione dei residui e delle autorizzazioni di spesa deliberate a carico degli stanziamenti del bilancio pluriennale 1998-2000.

(omissis)