Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Agosto 2010

Legge regionale 08 febbraio 2010, n.6

Regione Campania, Legge regionale 8 febbraio 2010 n. 6, Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.
in B.U. Campania 19 febbraio 2010, n. 16)

Capo I – Principi – Finalità – Destinatari

Art. 1. Principi generali e finalità
1. La regione Campania nell’ambito delle proprie competenze e in conformità con le disposizioni legislative nazionali ed europee:
a) collabora con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione;
b) concorre ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, che dimorano nel territorio della regione, l’effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali;
c) promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l’inserimento nel tessuto sociale, culturaleed economico;
d) concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobìa.
2. La Regione, le province e i comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l’azione amministrativa all’effettivo esercizio dei diritti. A tal fine, le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate:
a) alla rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico;
b) al riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;(*)
c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed italiano.
3. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a:
a) accrescere l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo, altresì, la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione;
b) assicurare pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale;
c) agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d’origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia;
d) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel contempo, interventi di protezione sociale ed economica, anche per le persone straniere presenti negli istituti carcerari regionali;
e) promuovere misure di tutela e di integrazione sociale degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione;
f) promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono;
g) garantire percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.

(Omissis)

Art. 13. Misure contro la discriminazione.

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, fondata sulla xenofobia, la razza, l’origine etnica o l’appartenenza religiosa nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 286/1998 e della legge 11 agosto 2003 n. 228 (Misure contro la tratta di persone). (*)
2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, in conformità del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), e sono attuate in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 14 della presente legge.
3. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sostiene spese dirette ovvero concorre mediante l’erogazione di finanziamenti ai progetti di enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti al registro regionale di cui all’articolo 14.
4. Le persone straniere regolarmente soggiornanti nel territorio della Regione hanno diritto di avvalersi dell’assistenza e consulenza del difensore civico della regione Campania, istituito secondo le vigenti leggi.

(Omissis)

(*) Grassetto di OLIR.it