Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Giugno 2005

Legge regionale 09 dicembre 2002, n.42

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42:
“Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità : riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 32 del 18 dicembre 2002, Supplemento Straordinario)

CAPO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge:
a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell’associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Toscana all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;
c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
e) istituisce la Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale;
f) istituisce l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 2
(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all’articolo 8, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale- turistico, culturale- educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.
3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

(Omissis)

ARTICOLO 6
(Prestazioni degli associati)

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall’associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità , le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidità .
3. Per poter espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 13, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 8, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

ARTICOLO 7
(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità , donazioni e legati;
c) contributi dell’unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi ;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

(Omissis)

CAPO III – Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli Enti locali

ARTICOLO 12
(Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale per l’apporto e l’azione del sistema integrato di attività di utilità sociale di cui all’articolo 2, comma 2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:
a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale, all’individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonchè alla verifica dell’efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale. A tal fine, la Giunta regionale può promuovere, con la collaborazione delle Province, della Consulta regionale, di cui all’articolo 15, e dell’Osservatorio regionale, di cui all’articolo 16, conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell’aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;
b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozioni sociale, ai sensi dell’articolo 13.
2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali possono concordare la messa a disposizione, previa verifica di disponibilità , di spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.
4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d’intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 8, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L’individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

(Omissis)