Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Aprile 2005

Legge regionale 09 gennaio 2004, n.1

Legge finanziaria regionale 2004, 9 gennaio 2004, n.1

(da "Bollettino Ufficiale della Regione Molise" n. 1 del 16 gennaio 2004)

(Omissis)

ARTICOLO 2
(Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP)

1. Per l’anno di imposta 2004, in attuazione della facoltà di cui all’articolo 7, della legge regionale 30 dicembre 2002, n.45
(Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP), ed in forza dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, è disposta la riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nella Regione Molise.
2. L’aliquota dell’Irap per i soggetti passivi dell’imposta di cui art. 3 del decreto legislativo n. 446/97,è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 30 dicembre 2002. Qualora l’attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei Comuni danneggiati proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e agli utili associati in partecipazione.
3. L’aliquota dell’Irap per le nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2003 e 2004, è determinata nella misura del 3,25%.
4. Per le imprese giovanili di cui all’art.5 comma 1, del decreto legislativo n.185 del 21 aprile 2000 e le imprese individuali il cui titolare ha l’età non superiore a 35 anni, l’aliquota dell’Irap è determinata nella misura del 3,25%.
5. L’aliquota dell’Irap per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, lett. a), della legge 25 febbraio 1992, n.215, è determinata nella misura del 3,25%.
6. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, incluse quelle considerate tali di diritto ai sensi dell’art.10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997, quali le associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritte nei registri regionali, e le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n.49/1987, l’aliquota dell’Irap è determinata nella misura minima del 3,25%.
7. L’aliquota dell’Irap per le Società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro è determinata nella misura del 3,25%.
8. E’ determinata nella misura del 3,25% l’aliquota dell’Irap per le imprese,sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani, intendendosi per tali, ai fini in rassegna,quelli con rilievo altimetrico superiore a 750 mt. sul livello del mare. Qualora l’attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
9. Nel rispetto della facoltà concessa dall’art. 21 del decreto legislativo n.460/97 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è disposta l’esenzione totale dall’Irap per le Onlus che abbiano per oggetto principale dell’attività istituzionale l’assistenza agli anziani non autosufficienti e/o ai disabili. Tale disciplina si applica, altresì, alle cooperative sociali di cui all’art.1, lett.b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui scopo consiste nell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, espressamente elencate nell’art. 4 della stessa legge.
10. L’aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

(Omissis)