Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Febbraio 2007

Legge regionale 09 ottobre 2006, n.20

Legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20: “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”.

(da “Bollettino ufficiale della Regione Campania” n. 48 del 23 ottobre 2006)

Art. 1.
Oggetto e finalita’
1. E’ disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La presente legge ha il fine di salvaguardare la dignita’ di ogni persona, la sua liberta’ di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2.
Affidamento e dispersione delle ceneri
1. Nel rispetto della volonta’ del defunto, soggetto affidatario dell’urna puo’ essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001 o da chi puo’ manifestarne la volonta’, ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La
dispersione delle ceneri e’ eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001.
2. La consegna dell’urna cineraria e’ effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui e’ avvenuto il decesso, costituisce documento di
accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non e’ soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorita’ sanitaria.
4. Resta valida la possibilita’ di rinuncia all’affidamento dell’urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all’affidamento deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a piu’ soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica
anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all’affidamento e se non e’ stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all’Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 3.
Modalita’ di conservazione
1. L’urna sigillata contenente le ceneri puo’ essere:
a) tumulata;
b) inumata se e’ costituita di materiale biodegradabile;
c) conservata all’interno del cimitero, nei luoghi di cui all’Art. 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all’Art. 2.

Art. 4.
Luoghi di dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri e’ consentita nei seguenti luoghi:
a) in aree a cio’ destinate all’interno dei cimiteri di cui all’Art. 80, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
b) in aree naturali appositamente individuate, nell’ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
c) in aree private.
2. La dispersione e’ vietata nei centri abitati come definiti dall’Art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all’aperto con il consenso del proprietario e non puo’ dare luogo ad attivita’ aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua e’ consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001.

Art. 5.
Regolamenti comunali
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria secondo quanto disposto dall’Art. 4, comma 1, lettere a), b), c).
2. La violazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’Art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.
C r e m a t o r i
1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformita’ a quanto indicato dall’Art. 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La Regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.
3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

Art. 7.
Senso comunitario della morte
1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all’Art. 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volonta’ del defunto espressa attraverso una delle modalita’ di cui all’Art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130/2001, e’
realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8.
Informazione ai cittadini
1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l’informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalita’ di dispersione o conservazione delle stesse.
3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte e’ tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilita’ di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.

Art. 9.
Clausola valutativa
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge la giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa legge.
2. Nel termine di cui al comma 1, la giunta regionale e’ tenuta ad effettuare una comunicazione alla commissione consiliare competente relativamente a:
a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all’Art. 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;
b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.
3. La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.