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    Legge regionale 11 dicembre 2000, n.24

    Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale

    Data: 11 dicembre 2000
    Autore:
    Regione Puglia
    Argomento:
    Diritto allo studio
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Beni culturali, Istruzione, Formazione professionale, Turismo, Scuola, Diritto allo studio, Assegni di studio, Infanzia, Promozione culturale, Convitti
    Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 149 del 15 dicembre 2000) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, […]

    Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24:
    “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”.

    (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 149 del 15 dicembre 2000)

    Art. 1
    (Finalità)

    1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e provvede al conferimento delle altre funzioni e degli altri compiti agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nelle seguenti materie: artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, in attuazione del titolo II, capi I-II-III-IV-VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; turismo e industria alberghiera, sport, beni e attività culturali, spettacolo, promozione culturale, beni culturali, in attuazione del titolo II, capo IX e titolo IV, capi V-VII-VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998; istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, in attuazione del titolo IV, capi III-IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.

    (Omissis)

    Art. 26
    (Piano annuale prima infanzia e studi preuniversitari)

    1. La Giunta regionale, nel quadro del programma di sviluppo economico, approva, previo parere del competente organo collegiale territoriale scolastico e tenuto conto di progetti di interventi predisposti, nell’ambito delle proprie competenze, dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dalle Comunità montane, il piano annuale per l’attuazione del diritto ai servizi educativi della prima infanzia e agli studi preuniversitari.
    2. Il piano di cui al comma 1, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera e) dell’articolo 25 e con i piani annuali e triennali per il diritto allo studio universitario previsti dall’articolo 35 della legge regionale 5 luglio 1996, n.12, determina:
    a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione e l’erogazione del servizio scolastico, nonché per l’assegnazione di assegni di studio e altri servizi agli studenti;
    b) i finanziamenti e le risorse, distinti per ciascun ente destinatario delle stesse, necessari per l’attuazione degli obiettivi e degli interventi di cui alla lettera a);
    c) i soggetti attuatori;
    d) le localizzazioni degli interventi;
    e) le modalità procedurali, temporali, tecniche, finanziarie e operative da osservare nel rispetto del riparto di competenze di cui al presente capo e dell’autonomia degli enti locali.

    (Omissis)

    Art. 28
    (Funzioni dei Comuni)

    1. I Comuni, singoli o associati, esercitano, in relazione all’istruzione di grado inferiore della scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati dalle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell’articolo 27, nonché quelli concernenti:
    a) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;
    b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
    c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
    d) gli interventi per la scuola dell’infanzia nell’ambito della legislazione regionale di settore;
    e) l’erogazione di assegni di studio (per gli alunni delle scuole secondarie superiori);
    f) l’istituzione di residenze e convitti;
    g) il servizio di mensa scolastica e di trasporto degli alunni;
    h) ogni altra azione per favorire il diritto allo studio.
    2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
    a) educazione degli adulti;
    b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
    c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
    d) azioni di supporto tese a promuovere la coerenza e la continuità in senso verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
    e) interventi perequativi;
    f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
    g) ogni altra attività per favorire il diritto allo studio.

    (Omissis)

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