Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 11 dicembre 2003, n.19

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19:
“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 51 del 17 dicembre 2003)

Capo I – Disposizioni generali

(Omissis)

ARTICOLO 2
(Inserimento nell’ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)

1. Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante il finanziamento di attivita’ e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle loro finalita’ e specificita’ statutarie.
2. Le istituzioni operanti nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario collaborano alla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.
3. Le istituzioni oggetto della presente legge concorrono alla definizione e attuazione dei “piani di zona” previsti dall’articolo 19 della legge 328/2000.
4. La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalita’ di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:
a) le modalita’ di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l’apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell’ambito della rete dei servizi.

(Omissis)

Capo IV – Trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato

ARTICOLO 19
(Requisiti per la trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonche’ le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche’ ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:
a) la costituzione dell’ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l’esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l’elezione di almeno un quinto dei componenti dell’organo collegiale deliberante;
b) l’atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volonta’ di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attivita’ istituzionale;
c) l’attivita’ istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l’istituzione nell’ambito di una piu’ generale finalita’ religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attivita’ o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati e’ subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscano a soggetti privati un ruolo nel governo e nell’amministrazione dell’ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell’organo collegiale deliberante.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.
4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilita’ sociale, utilizzando tutte le modalita’ consentite dalla loro natura giuridica.
5. Il procedimento per l’acquisizione della personalita’ giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, e’ effettuato secondo le modalita’ e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
6. La Regione esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
7. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facolta’ di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell’acquisto della natura giuridica di diritto privato.

(Omissis)

ARTICOLO 22
(Altre tipologie di istituzioni)

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Gli enti gia’ equiparati alle istituzioni dall’articolo 91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu’, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalita’ giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti, salvo quanto previsto dal codice civile.

(Omissis)