• Chi Siamo
  • Contattaci
    Olir
    Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
    • Home
    • Documenti
    • Notizie
    • Riviste
    • Libri
    • Focus
    Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
    Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

    Legge regionale 13 gennaio 2005, n.29

    Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale

    Data: 13 gennaio 2005
    Autore:
    Regione Lazio
    Argomento:
    Simboli religiosi
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Simboli, Elezioni, Immagini religiose
    Legge regionale 13 gennaio 2005, N. 2: “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale” (da: “Bollettino Ufficiale Regione lazio” N. 2 del 20 gennaio 2005 Supplemento ordinario N. 9) (Omissis) ARTICOLO 8 (Liste e […]

    Legge regionale 13 gennaio 2005, N. 2: “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”

    (da: “Bollettino Ufficiale Regione lazio” N. 2 del 20 gennaio 2005 Supplemento ordinario N. 9)

    (Omissis)

    ARTICOLO 8
    (Liste e candidature)

    1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della l. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

    2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. III – Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.

    3. II medesimo esonero, in deroga all’articolo 1, comma 11, della l. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.

    4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l’atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali

    5. Il numero 4 dell’ottavo comma dell’articolo 9 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:

    “4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessat all’organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.”.

    (Omissis)

    Sostienici

    Ultimi Documenti

    • Accesso delle donne al lettorato e all’accolitato, il Motu Proprio “Spiritus Domini” di Francesco
      10 gennaio 2021
    • Argentina, il progetto di legge di legalizzazione dell’aborto approvato dal Parlamento
      17 novembre 2020
    • Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco circa alcune competenze in materia economico-finanziaria
      26 dicembre 2020
    • Vaccini anti-Covid, la nota della Congregazione per la Dottrina della Fede
      21 dicembre 2020
    • Kafalah e Corte di Cassazione. Ricongiungimento familiare col fratello minore e necessità di qualificare giuridicamente l’atto di affidamento
      11 novembre 2020

    Iscriviti alla nostra Newsletter

    Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione

    Back to Top

      • Home
      • Chi Siamo
      • Contattaci
      • Termini e condizioni
      • Privacy Policy
      • Archivio Olir
      © Olir 2021
      Powered by Uebix