Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Marzo 2007

Legge regionale 14 febbraio 2007, n.4

Legge regionale n. 4 del 14 febbraio 2007: “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”

(da BUR n. 10 del 17 febbraio 2007

(Omissis)

ARTICOLO 14

Ruolo e attività degli attori sociali

1. Gli attori sociali concorrono alla realizzazione delle finalità delle presente legge sia in quanto rappresentanti e tutori della domanda sociale, sia in quanto produttori di servizi. Ai fini e per gli effetti della presente
legge sono considerati attori sociali:
a. le organizzazioni sindacali e gli enti di loro emanazione;
b. le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 10 aprile 2000 n. 40;
c. le associazioni e gli organismi di rappresentanza delle famiglie;
d. le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 20 gennaio 2000 n.1;
e. le associazioni e gli enti di promozione sociale previsti dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383;
f. le cooperative sociali di cui alla L.R. 23 luglio 1993 n. 39;
g. le imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005 n.118;
h. le fondazioni, gli enti morali, gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché gli altri soggetti privati con finalità non lucrative di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328.

2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione degli attori sociali di cui al precedente comma 1 alla programmazione, realizzazione e valutazione concertata degli interventi e dei servizi della
rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale allo scopo di favorire:
a. l’organizzazione e l’espansione delle rete locale dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle risorse;
b. l’integrazione delle politiche sociali, anche mediante la valorizzazione delle capacità di sperimentazione e innovazione degli attori sociali;
c. lo sviluppo di attività socio-economiche capaci di incrementare il capitale sociale, di valorizzare le risorse locali, di sostenere l’inclusione dei soggetti deboli.

3. In conformità con quanto previsto dalla legge 1° agosto 2003 n.206, sono valorizzate in ambito locale le funzioni che oratori, parrocchie e altre strutture di ispirazione religiosa svolgono per la promozione dell’integrazione sociale e per il contrasto all’emarginazione.

4. Gli attori sociali di cui al precedente comma 1 svolgono le rispettive funzioni ed attività in conformità alle specifiche normative nazionali e regionali ed agli indirizzi stabiliti nella presente legge e negli atti di programmazione di cui al successivo Tit. III. Ove richiesto ai fini dell’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, gli attori sociali si iscrivono agli albi o registri regionali di settore.

5. Ai fini di cui al precedente comma 2 e in conformità con quanto previsto dall’art. 5 della 20 gennaio 2001 n. 1, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale per attivare interventi e servizi integrativi, sperimentali, innovativi, idonei a realizzare forme di solidarietà
organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle persone anziane.

6. La Regione e gli enti locali sostengono le attività delle organizzazioni di volontariato operanti all’interno della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale valorizzando la funzione e l’attività del Centro di Servizi per il Volontariato, di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive norme di attuazione.

7. Nel quadro delle competenze ad essa attribuite dal D. Lgs. 5 aprile 2002 n. 77, la Regione riconosce e valorizza il servizio civile volontario dei giovani impegnati in progetti di interesse sociale, gestiti dai soggetti
iscritti nel relativo Albo regionale, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi utili ai fini del conseguimento dei profili professionali riconosciuti dal Repertorio di cui al successivo art. 26.

8. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo delle cooperative sociali e delle imprese sociali nel quadro dello sviluppo delle politiche sociali integrate. A tal fine enti locali e Aziende Sanitarie Locali e
possono stipulare con esse accordi e convenzioni anche attraverso strumenti innovativi di collaborazione per l’attivazione e gestione di servizi e attività sociali e socio-sanitarie di particolare rilevanza territoriale.

9. La Regione riconosce il Forum regionale del Terzo Settore quale organo di consultazione e concertazione degli attori sociali organizzati e delle associazioni dei cittadini operanti nelle aree di attività disciplinate
dalla presente legge.

(Omissis)

ARTICOLO 28

Trasformazione delle IPAB

1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), aventi sede legale in Basilicata con lo scopo di fornire servizi alla persona, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi assistenziali, ovvero in persone
giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle finalità statutarie e delle tavole di fondazione, ovvero in aziende pubbliche, secondo le modalità e i procedimenti di cui al D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207.

2. All’attuazione di quanto previsto al precedente comma 1 provvede la Giunta Regionale, che a tal fine adotta appositi atti di indirizzo, avendo cura di sentire gli enti locali, le istituzioni interessate, le organizzazioni sindacali e del terzo settore.

ARTICOLO 29

Estinzione delle IPAB

1. Le IPAB inattive da almeno due anni alla data di approvazione della presente legge, ovvero le cui finalità statutarie sono esaurite o non più conseguibili, qualora non si trasformino in persone giuridiche di diritto
privato entro 180 giorni dalla data di emanazione dei criteri di cui al comma 2 del precedente art. 27, sono dichiarate estinte con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa. Le operazioni conseguenti possono essere affidate ad un commissario nominato contestualmente alla dichiarazione di estinzione.

2. Il provvedimento di estinzione può essere disposto di iniziativa della Giunta Regionale, sentiti gli organi di amministrazione dell’istituzione e gli enti locali interessati, o proposto dall’organo di amministrazione medesimo o dal Comune nel cui territorio l’istituzione ha sede legale o operativa.

ARTICOLO 30

Personale e patrimonio delle IPAB

1. Il patrimonio dell’IPAB dichiarata estinta è trasferito al Comune, nel cui territorio l’istituzione svolge o ha svolto la parte prevalente della sua attività, con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Il Comune subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all’istituzione trasformata o estinta.

2. Il personale ed il patrimonio dell’IPAB trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona viene trasferito al nuovo soggetto che subentra nella titolarità delle posizioni attive e passive facenti capo all’istituzione estinta.

3. Nel caso l’IPAB venga trasformata in soggetto giuridico di diritto privato, il suo patrimonio è acquisito dal Comune e viene concesso in uso al soggetto privato, che ne assicura un uso conforme con gli scopi stabiliti
all’atto della trasformazione, garantendo nel contempo la continuità del rapporto di lavoro del personale addetto.

(Omissis)