Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Febbraio 2005

Legge regionale 14 marzo 2000, n.29

Legge regionale 14 marzo 2000, n. 29: “Interventi urgenti in occasione del giubileo 2000 per la conservazione degli edifici destinati al culto”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” n. 10 del 31 marzo 2000)

ARTICOLO 1
Finalità

1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di £. 3.600.000.000 per interventi relativi alla conservazione degli edifici destinati al culto in occasione dell’imminente celebrazione del Giubileo 2000.
2. Il contributo regionale straordinario, concesso per le stesse finalità della L.R. 139/98 e con le procedure di spesa di cui all’art. 7 della stessa legge, viene così attribuito:
– £. 1.800.000.000 ad interventi conservativi degli edifici destinati al culto, come individuati dalla presente legge e distinti per ciascuna Diocesi abruzzese;
– £. 1.800.000.000 alle richieste presentate entro il 31 marzo 1999, utilmente inserite nelle graduatorie formate nel rispetto della L.R.139/98, come modificata dalle disposizioni di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2
Individuazione interventi nelle diocesi abruzzesi

(Omissis)

ARTICOLO 3
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 139/1998

1. All’art. 1, comma 2 dopo le parole “gli interventi” sono aggiunte le seguenti parole: “con esclusione delle cappelle cimiteriali,”;
2. All’art. 6 della L.R. 25.11.1998, n. 139, sono apportate le seguenti integrazioni:
– al comma 1, dopo la parola “provinciale” sono aggiunte le parole: “ripartiti in proporzione all’ammontare delle richieste per singola tipologia di intervento,”;
– allo stesso comma le parole “con priorità” sono eliminate;
– all’ultimo comma dopo la parola “abitanti” sono aggiunte le parole: “nell’arco di un triennio”;
– dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente comma: “Lo stesso edificio non può essere finanziato per più di una tipologia di intervento e, nell’ipotesi che risultasse finanziabile per più tipologie, sarà attribuito il contributo seguendo le priorità degli interventi come definiti alle lettere a), b), c).”
3. All’art. 8 della L.R. 25.11.1998, n. 139 sono apportate le seguenti integrazioni:
– al comma 3, dopo la parola “spesa” sono aggiunte le seguenti parole: ” che comunque non può essere superiore a £. 50 milioni.”;
– all’ultimo comma è aggiunto il seguente: “La quota di riserva di cui al presente articolo, non impegnata alla data del 30 novembre, unitamente all’eventuale quota residua del piano di riparto è attribuita, rispettivamente, agli interventi della tipologia a), b), c), non finanziati per carenza di disponibilità economica.

ARTICOLO 4
Norme finali

1. Relativamente al contributo straordinario previsto al punto 2) dell’art.1, comma 2, non si fa luogo alla riserva per gli interventi urgenti.
2. Il dirigente del Servizio regionale competente disporrà l’impegno di tale contributo a favore dei legali rappresentanti degli edifici di culto, sulla base dell’elenco delle richieste presentate.

ARTICOLO 5
Norma finanziaria

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 2000 in £. 3.600.000.000 si provvede ai sensi dell’art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento iscritto nell’elenco 4, Cap. 324000 “Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1999, utilizzando per £. 800.000.000 la partita n. 1 e per £. 2.800.000.000 la partita 2 dell’elenco medesimo.
2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale a termini dell’art. 37 della L.R.C. 81/77.

ARTICOLO 6
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 14 Marzo 2000

In OLIR: Si veda la scheda sul tema dell’edilizia di culto della Regione Abruzzo.