Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Maggio 2005

Legge regionale 15 dicembre 2003, n.21

Legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 55 del 29 dicembre 2003)

(Omissis)

CAPO II – INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

ARTICOLO 37
(Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. In attesa dell’approvazione di apposita legge regionale di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) operanti sul territorio regionale in ambito assistenziale ed educativo, all’I.P.A.B. denominata Casa di riposo G.B. Festaz, con sede in Aosta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra la Regione e la Casa di riposo G.B. Festaz).
2. La Casa di riposo G.B. Festaz provvede, entro il 31 dicembre 2004, a trasformarsi nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328). La trasformazione è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.
3. Anche dopo la trasformazione di cui al comma 2, nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino, al personale della Casa di riposo G.B. Festaz si applica il contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della trasformazione.
4. Le altre II.PP.A.B. operanti nel settore educativo, che non siano dichiarate estinte per cessata attività, su proposta dell’organo di amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono altresì definite la destinazione del patrimonio e l’assegnazione del personale dipendente, provvedono a trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, entro il 31 dicembre 2004. La trasformazione o la proposta di estinzione sono deliberate dagli organi di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, se in scadenza, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione o di estinzione. Alle revisioni statutarie e ai patrimoni delle II.PP.A.B. trasformate in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001.
5. Per le II.PP.A.B. che, alla scadenza del 31 dicembre 2004, non abbiano assunto e comunicato alla Giunta regionale gli atti necessari alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, la Giunta regionale nomina, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, un commissario con il compito di procedere alla trasformazione.
6. Al personale già dipendente dalle II.PP.A.B. al momento della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato si applicano i contratti collettivi di lavoro in vigore, sino alla scadenza e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto. In ogni caso, al predetto personale è assicurata la conservazione della posizione giuridica, nonché dei trattamenti economici in godimento al momento della trasformazione, compresa l’anzianità maturata.
7. La Casa di riposo G.B. Festaz e le altre II.PP.A.B. subentrano nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle II.PP.A.B. dalle quali derivano.

(Omissis)