Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Febbraio 2005

Legge regionale 16 marzo 1988, n.29

Legge regionale 16 marzo 1988, n. 29: “Disciplina urbanistica dei servizi religiosi”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” n. 9 dell’11 aprile 1988)

Art. 1

La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essa pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, 3 comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell’ambito dei Comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli.

nota: articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo – con sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 27 aprile 1993 – limitatamente alle parole: “i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione e”. Tale testo è stato, inoltre, successivamente modificato dall’art. 11, della Legge regionale 25 novembre 1998, n. 139.

Art. 2

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 2 comma lett. b) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, sono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
b) gli immobili destinati all’abitazione dei Ministri di Culto;
c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali e ricreative, che non abbiano fini di lucro.
2. In relazione al disposto dell’art. 4 della Legge 847 del 29 settembre 1964 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

Art. 3

1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni assicurano una dotazione di aree per abitante sino ad un massimo del 20% di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune, specificatamente riservate ai servizi religiosi.
2. Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.
3. Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell’ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una superficie minima di mq. 2000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di rapporti previste per gli altri servizi di interesse comune.
4. Le localizzazione delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri delle componenti autorità religiose, riconosciute a norma di legge, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 1.
5. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate alle attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all’art. 1, proporzionalmente alla loro consistenza.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 4, della Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 74.

Art. 4

1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa, od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente art. 3.
2. La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici, è definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale non soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 9 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; negli altri casi la variante segue l’ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.

Art. 5

1. I Comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota pari al 10% dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.
2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le concessioni edilizia onerose rilascite nell’anno precente, anche relativamente all’edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e per cessione delle relative aree.
3. I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose, che facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 1, proporzionalmente alla loro consistenza ed incidenza sociale.

nota: testo successivamente modificato dagli artt. 1 e 2, della Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 74.

Art. 6

1. I contributi, entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione delle attrezzature di cui al precedente art. 2; a tal fine le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sull’utilizzazione delle somme percepite.
2. E’ in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il Comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente art. 2.
3. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 5, della Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 74.

Art. 7

1. L’Amministrazione regionale, sentita la competente autorità ecclesiastica, è autorizzata a concedere contributi per la ristrutturazione, consolidamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di edifici destinati al culto, di immobili adibiti nell’esercizio pastorale ad attività educative, culturali, sociali e ricreative che non abbiano fini di lucro nonchè per l’ammodernamento, il restauro e la conservazione di arredi, impianti ed opere artistiche.
2. I contributi di cui al comma precedente possono essere erogati anche per lavori da compiersi all’abitazione dei Ministri del Culto e del personale che presta servizio agli edifici di culto.
3. Le previste contribuzioni hanno carattere integrativo e possono anche essere concesse al opere che fruiscono di contributi statali.
4. Dette provvidenze potranno essere concesse anche per lavori di consolidamento e, comunque, di riparazione di danni derivanti da eventi sismici e tellurici.
5. La misura del contributo e le modalità di erogazione saranno determinate da apposito regolamento, che verrà emanato dalla Giunta regionale entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Le domande di concessione dei contributi, corredate di un progetto di massima dei lavori da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente, devono essere presentate all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici entro il 31 marzo di ogni anno; per il 1988, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

nota: articolo successivamente modificato dall’art. 6, della Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 74.

Art. 8

(Omissis)

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 16 marzo 1988

In OLIR: Si veda la scheda sul tema dell’edilizia di culto della Regione Abruzzo.