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    Legge regionale 19 aprile 2006, n.8

    Istituzione dell'onorificenza Croce di San Giorgio

    Data: 19 aprile 2006
    Autore:
    Regione Liguria
    Argomento:
    Simboli religiosi
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    solidarietà, Cooperazione, Croce, San Giorgio, Onorificenza, Meriti culturali, Sociali, Morali
    Legge regionale 19 aprile 2006, n. 8: “Istituzione dell’onorificenza Croce di San Giorgio”. (da B.U. 26 aprile 2006, n. 5) Art. 1. Istituzione della «Onorificenza Croce di San Giorgio» 1. E’ istituita la «Onorificenza Croce di San Giorgio» a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, […]

    Legge regionale 19 aprile 2006, n. 8: “Istituzione dell’onorificenza Croce di San Giorgio”.

    (da B.U. 26 aprile 2006, n. 5)

    Art. 1.
    Istituzione della «Onorificenza Croce di San Giorgio»

    1. E’ istituita la «Onorificenza Croce di San Giorgio» a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.
    2. L’onorificenza consiste in una medaglia d’oro appositamente coniata, riproducente da un lato la Croce di San Giorgio e dall’altro lo stemma della Regione Liguria con la dicitura «La Regione Liguria a ….» con impresso il nome del decorato e l’anno del conferimento. Il suo peso e’ di 22 grammi e il diametro di 4 centimetri.

    Art. 2.
    Beneficiari del riconoscimento

    1. L’onorificenza di cui all’Art. 1 puo’ essere conferita a coloro i quali:
    a) abbiano realizzato opere o svolto attivita’ di particolare prestigio nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e della scienza;
    b) abbiano contribuito a dare particolare impulso allo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico nello svolgimento di cariche pubbliche, di attivita’ a fini sociali, umanitari o di solidarieta’ o con la propria attivita’ lavorativa;
    c) si siano distinti per il particolare impegno nella promozione degli scambi, della solidarieta’ e dell’amicizia fra i popoli;
    d) abbiano realizzato o contribuito a realizzare opere o attivita’ di alto contenuto sociale, civile e di sviluppo nella Regione o a beneficio della Regione;
    e) abbiano promosso il progresso della scienza o in generale il bene dell’umanita’;
    f) abbiano tenuto alto il nome e il prestigio della Liguria in particolare attraverso la diffusione e l’elevazione della cultura e delle peculiari tradizioni della Liguria.

    Art. 3.
    Conferimento

    1. Il riconoscimento e’ assegnato dal Presidente della Regione, con proprio atto.
    2. La medaglia viene consegnata, in forma solenne, personalmente dal Presidente della Regione.

    Art. 4.
    Norma finanziaria

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006:
    a) prelevamento di Euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;
    b) aumento di Euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B. 1.102 «Spese per l’attivita’ di governo».
    2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

    Art. 5.
    Dichiarazione d’urgenza

    1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
    E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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