Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2006

Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19

legge regionale 22 dicembre 2005, N. 19:
“Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”

(da: “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” del 23 dicembre 2005 N. 56, Supplemento Ordinario)

(Omissis)

ARTICOLO 21
Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

1. Gli operatori economici che nell’ambito dei Patti territoriali per l’occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con decreto del 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l’altro, l’attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall’inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall’articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l’automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.”.

4. Il numero 1) del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
“1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente.”.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell’espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.

7. All’articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole “al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei
Consorzi fra enti locali” sono aggiunte le parole “al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT” e alla fine dell’articolo dopo le parole “Consorzio fra enti locali” sono aggiunte le seguenti parole “e dei Comuni in convenzione”.

8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro
cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell’esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a) favorire l’incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell’ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;
c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell’ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l’esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull’integrazione in favore degli enti locali prevista dall’articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).

9. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e devono essere definiti entro trenta giorni”.
Sono abrogati i commi 4 e 5 bis dell’articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

10. Al secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole “30 novembre” con le parole “30 luglio” e, al comma 5, sostituire le parole “31 ottobre” con le parole “30 giugno”.

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

14. Il comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell’articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
“3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell’Assessorato competente all’attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all’istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L’esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.”.

15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari all’1 per cento delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell’Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.

16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

17. E’ istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell’importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d’ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell’ambito territoriale ottimale, hanno l’obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l’integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d’ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d’ambito successivamente all’utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all’indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d’ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l’azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.

18. All’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola “rimane” aggiungere le parole “ogni anno” e sostituire le parole “si
avvalgono” con le parole “devono avvalersi”.

19. Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali individuate dalla vigente normativa sono subordinate all’attivazione, a cura degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio e della classificazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard APA 2005 SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto monitoraggio di sistema dell’ente locale.

20. Per le finalità di cui all’articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 – capitolo 109301).

21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all’articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 – capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 22 della
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 – capitolo
321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

(Omissis)

Autore: Regione Sicilia
Nazione: Italia
Parole chiave: Finanziamento, Volontariato, Oratori
Natura: Legge regionale