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    Legge regionale 22 febbraio 2000, n.11

    Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale

    Data: 22 febbraio 2000
    Autore:
    Regione Basilicata
    Argomento:
    Associazioni religiose
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Volontariato, Associazioni religiose, Associazionismo, Minoranze etniche, Giovani, Forum regionale
    Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11: “Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 11 del 25 febbraio 2000) (Omissis) Art. 5 (Forum regionale dei giovani) 1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno […]

    Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11:
    “Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale”.

    (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 11 del 25 febbraio 2000)

    (Omissis)

    Art. 5
    (Forum regionale dei giovani)

    1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno parte esponenti di:
    — associazioni studentesche;
    — associazioni giovanili di volontariato;
    — organizzazioni giovanili di partito;
    — organizzazioni giovanili espressioni di sindacato;
    — associazioni culturali giovanili;
    — associazioni ambientaliste giovanili;
    — associazioni sportive di giovani;
    — associazioni giovanili delle minoranze etniche;
    — associazioni giovanili a carattere religioso;
    purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale.
    2. Possono entrare a far parte del Forum altri organismi rappresentativi dei giovani purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.
    3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio Regionale entro 60 gg. dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti sopracitate e la trasparenza. A tale regolamento sono altresì demandate le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del predetto Forum.

    (Omissis)

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