Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2006

Legge regionale 23 dicembre 2005, n.23

Legge regionale 23 dicembre 2005, N.23: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”

(da: “Bollettino Ufficiale regione Sardegna del 29 dicembre 2005 N. 39)

ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale, realizzano, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della
comunità locale.

2. La presente legge disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona, di seguito denominato “sistema integrato”, comprendente l’insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che
si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia.

3. Il sistema integrato promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l’inclusione sociale delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

ARTICOLO 2
Principi di riferimento

1. Nella disciplina e nella realizzazione del sistema integrato, la Regione e gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato dalla Costituzione, assumono i seguenti principi di indirizzo:
a) l’universalismo selettivo, a garanzia della eguaglianza delle persone nell’accesso al sistema integrato e nella fruizione dei servizi, sulla base di criteri di priorità fondati sulla valutazione del bisogno;
b) la solidarietà sociale ed istituzionale come elemento fondamentale per assicurare la realizzazione sostenibile e qualificata del sistema integrato su tutto il territorio regionale;
c) il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni competenti nell’esercizio delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche e degli interventi;
d) la concertazione istituzionale e sociale e la partecipazione attiva dei cittadini come criteri generali di sviluppo dei processi decisionali, finalizzate ad assicurare la partecipazione democratica e la trasparenza dell’azione pubblica;
e) l’integrazione delle politiche e degli interventi sociali con le altre politiche e gli interventi posti in essere per assicurare una risposta organica ed integrata ai bisogni che le persone incontrano nel corso della vita;
f) la sussidiarietà, nelle due accezioni orizzontale e verticale, come criterio generale di realizzazione del sistema integrato, in cui la valorizzazione delle autonomie e delle pluralità sia finalizzata a garantire i diritti di cittadinanza e l’accesso ai servizi su tutto il territorio regionale;
g) l’assicurazione alle persone ed alle famiglie dell’accesso al sistema integrato, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza;
h) la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra persone, famiglie, istituzioni e organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità.

ARTICOLO 3
Responsabilità e competenze istituzionali del sistema integrato

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna ed in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle funzioni di programmazione, promozione, organizzazione e finanziamento del sistema integrato concorrono i comuni, le province e la Regione, cui spetta altresì, sulla base delle rispettive competenze, garantire l’equità, l’efficienza, l’efficacia e la qualità del sistema.

2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione degli altri soggetti pubblici, dei sindacati e del terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, culturale e sportiva, delle fondazioni, degli enti di patronato, degli enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, alla programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato.

3. La Regione e gli enti locali valorizzano e sostengono iniziative di mutuo aiuto e di solidarietà sociale promosse dai cittadini e dalle formazioni sociali che perseguono le finalità di cui alla presente legge.

(Omissis)

ARTICOLO 9
Persone e famiglie

1. La Regione e gli enti locali riconoscono la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi del sistema integrato e valorizzano il ruolo della famiglia quale ambito primario di relazione per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e della comunità.

2. Le persone e le famiglie sono soggetti attivi del sistema integrato, in forma diretta ed attraverso associazioni ed enti di rappresentanza, nella programmazione, realizzazione e valutazione concertata degli interventi.

3. Il sistema integrato promuove interventi integrati di sostegno alle responsabilità familiari, valorizzando altresì le iniziative delle persone, dei nuclei familiari e delle loro organizzazioni, le forme di auto e mutuo aiuto e di reciprocità, finalizzate a sostenere le persone e le famiglie che svolgono compiti di cura.

(Omissis)

ARTICOLO 44
Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che operano prevalentemente nel campo socioassistenziale, anche mediante il finanziamento
di attività ed interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di cui all’articolo 2, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Con la presente legge la Regione dispone la trasformazione della forma giuridica delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in enti morali di diritto privato, al fine di garantire l’obiettivo di una efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti.

3. Le IPAB che dimostrano la capacità finanziaria per poter proseguire nell’attuazione degli scopi statutari, possono essere trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato.

4. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi alla persona e alla comunità sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti, secondo i principi ed i criteri di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ai contenuti ed agli obiettivi della presente legge, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione.

5. Sono escluse dall’obbligo di cui al comma 4 le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, “Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale”. L’accertamento avviene su richiesta dell’istituzione secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. La trasformazione in azienda pubblica è esclusa:
a) nel caso in cui le dimensioni dell’istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
b) nel caso in cui l’entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti e non sussista interesse alla modifica delle stesse.

7. Nei casi di cui ai punti b) e c) del comma 5, è consentita la ripresa dell’attività nel campo sociale ed il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico qualora, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, venga presentato alla Regione un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell’attività nel campo sociale; qualora entro sei mesi dalla sua approvazione il piano di risanamento non trovi attuazione, la Regione provvede ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2001.

8. Le IPAB che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni sono trasferiti al comune ove le stesse hanno sede legale.

9. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nel campo dei servizi sociali e sociosanitari partecipano alla programmazione ed alla gestione dei servizi sociali e sanitari secondo quanto previsto negli strumenti della programmazione regionale e locale.

10. Per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari, si fa rinvio al regolamento di attuazione della presente legge.

(Omissis)