Legge regionale 23 febbraio 2005, n.37
Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37: “Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 18 del 4 marzo 2005)
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 71 dello Statuto relative alla promozione della solidarietà, del dialogo fra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Toscana dell’incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei paesi in via di sviluppo.
2. Al fine di rafforzare le funzioni di cui al comma 1, la Regione attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel pieno rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, all’attività dei soggetti del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese ed i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività ai contenuti della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale”, approvata l’8 settembre 1999 dall’Associazione “Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale” (denominata d’ora in poi AGICES).
(Omissis)
Autore:
Regione Toscana
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Collaborazione internazionale, Commercio, Crescita economica, solidarietà, Sviluppo, Onlus, Minoranze, Dialogo, Libertà fondamentali, Religioni
Natura:
Legge regionale