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    Legge regionale 23 marzo 2000, n.49

    Contributo per la promozione di un corso zero di orientamento e formazione giovanile

    Data: 23 marzo 2000
    Autore:
    Regione Abruzzo
    Argomento:
    Libertà religiosa
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Enti locali, Istituti religiosi, Orientamento, Promozione culturale, Disagio sociale, Formazione giovanile, Offerte formative, Studi universitari, Condizione giovanile, Tossicodipendenza
    Legge regionale 23 marzo 2000, n. 49: “Contributo per la promozione di un corso zero di orientamento e formazione giovanile”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 12 del 12 aprile 2000) Art. 1 Nel quadro delle finalità volte a facilitare la conoscenza delle offerte formative degli studi universitari e dell’orientamento dei giovani nella ricerca […]

    Legge regionale 23 marzo 2000, n. 49:
    “Contributo per la promozione di un corso zero di orientamento e formazione giovanile”.

    (da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 12 del 12 aprile 2000)

    Art. 1

    Nel quadro delle finalità volte a facilitare la conoscenza delle offerte formative degli studi universitari e dell’orientamento dei giovani nella ricerca degli sbocchi occupazionali, la Regione interviene con un proprio contributo per la promozione, nell’ambito dell’Università degli Studi dell’Aquila, di Chieti e di Teramo di un “corso zero” di orientamento e formazione giovanile.
    2. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di un “Corso Zero” – organizzato dalla predetta Università con l’ausilio di altre università, di enti locali interessati ed istituti religiosi – con l’obiettivo di condurre ricerche e approfondimenti in tema di condizione giovanile, processi di sensibilizzazione e di motivazione e di promuovere azioni positive per rimuovere il disagio sociale e la prevenzione delle tossicodipendenze.
    3. Il contributo, per l’importo di £. 80.000.000 annui, è assegnato con delibera della Giunta regionale su presentazione di un programma di attività e del relativo piano finanziario formulato dalle singole Università degli Studi abruzzesi, con l’eventuale concorso finanziario degli enti locali interessati.
    4. Il Dirigente del Servizio promozione culturale della Giunta regionale provvede, con propria ordinanza, all’erogazione del contributo, a conclusione del corso e previa presentazione di adeguata documentazione.

    (Omissis)

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