Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Maggio 2005

Legge regionale 24 giugno 2002, n.12

Legge regionale 24 giugno 2002, n. 12:
“Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 88 del 25 giugno 2002)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione allo sviluppo quale strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, e con la presente legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità , per quanto possibile in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.

ARTICOLO 2
(Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale)

1. L’intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonchè nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma secondo dell’art. 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio dell’Emilia-Romagna.
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all’esecuzione ed all’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell’art. 117 della Costituzione.
3. Ai sensi del comma nono dell’art. 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
4. L’attività di mero rilievo internazionale si svolge nell’ambito dei principi che la riguardano.

ARTICOLO 3
(Obiettivi dell’azione regionale)

1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:
a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
b) favorire il coordinamento e l’armonizzazione delle iniziative;
c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate in particolare:
a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;
b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;
c) all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale dei paesi interessati;
d) al miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia ed alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari opportunità;
e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all’assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, alla salvaguardia delle minoranze etniche;
f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all’estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.
3. L’azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest’ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all’attuazione delle politiche di genere.
4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:
a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l’iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all’articolo 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione favorendone l’accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionali.
5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo qualitativi e quantitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi destinatari e della Regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti.

ARTICOLO 4
(Soggetti della cooperazione internazionale)

1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:
a) gli enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;
b) le università , istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;
c) le imprese di pubblico servizio;
d) gli enti pubblici non compresi nella lettera a);
e) le organizzazioni sindacali e di categoria;
f) le comunità di immigrati;
g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio dell’Emilia-Romagna.

ARTICOLO 5
(Ambiti di intervento)

1. Per il raggiungimento delle finalità , di cui all’art.1, la Regione interviene nell’ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:
a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;
b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità , conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie;
c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell’interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l’origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;
d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l’accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.
2. L’intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le iniziative promosse da soggetti di cui all’art. 4.

(Omissis)