Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Maggio 2005

Legge regionale 25 agosto 2003, n.17

Legge regionale 25 agosto 2003, n. 17:
“Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 99 del 29 agosto 2003)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia programma e realizza sul territorio un sistema integrato d’interventi e servizi sociali a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi e le finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, in coerenza con i principi della Costituzione, come riformata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Al perseguimento delle finalità della presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà, concorrono la Regione, gli enti locali, i soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali.
3. La Regione riconosce la funzione sociale degli oratori e ne sostiene l’attività nell’ambito delle iniziative programmate dal piano regionale socio-assistenziale.
4. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1, la Regione promuove la partecipazione attiva dei cittadini attraverso il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.
5. La Regione Puglia contrasta ogni forma d’emarginazione e ispira gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie al principio di domiciliarità, in modo da favorire l’integrazione e l’inclusione sociale. A questo fine la Regione Puglia predispone programmi mirati per il superamento di tutte le istituzioni chiuse e separate che limitano o impediscono relazioni sociali e con esse il naturale sviluppo della persona umana.

(Omissis)

TITOLO I – SISTEMA INTEGRATO

ARTICOLO 13
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale.
2. Ai Comuni, oltre alle competenze già trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alle funzioni attribuite, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, spettano, nell’ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale e di zona, l’esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con l’obbligatorio coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22 della l. 328/2000 e dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata;
d) partecipazione al procedimento per la definizione degli ambiti territoriali con le modalità stabilite dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22;
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi coinvolgendo le rappresentanze associative.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a:
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l’apporto delle risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità fissate dal regolamento regionale, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale e intese con le AUSL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia e i risultati delle prestazioni;
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’articolo 1, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

ARTICOLO 14
(Competenze delle Province)

1. Le Province, per il rispettivo territorio e con le modalità definite nel piano regionale socio-assistenziale, concorrono:
a) alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall’articolo 20 del d.lgs. 267/2000, nonché dall’articolo 132 del d.lgs. 112/1998, attribuiti con il d.lgs. 96/1999;
b) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell’attuazione del sistema informativo regionale;
c) all’analisi della domanda e dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
d) alla promozione e alla realizzazione, d’intesa con i Comuni, d’iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all’aggiornamento;
e) alla definizione e all’attuazione dei piani di zona.
2. Le Province, nel rispetto delle modalità definite nel piano regionale socio-assistenziale, esercitano sul rispettivo territorio le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al volontariato, e attuano gli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in applicazione dell’articolo 8, comma 5, della l. 328/2000.
3. Le Province, in attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 267/2000, coordinano e attuano, d’intesa con i Comuni, specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, anche a integrazione socio-sanitaria che non siano realizzabili a livello comunale, in linea con quanto disposto nel piano sociale regionale, nonché promuovono azioni per sostenere e favorire il ruolo degli organismi del terzo settore, anche per garantire la pluralità dell’offerta dei servizi e il diritto di scelta delle famiglie e dei singoli.

ARTICOLO 15
(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo e definisce le modalità per l’integrazione in materia di politiche sociali, ambientali, sanitarie, scolastiche, lavorative, tempo libero, culturali, trasporti, comunicazioni, urbanistica e abitative.
2. La Regione, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 117 della Costituzione:
a) definisce gli ambiti territoriali d’intervento e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, curandone l’equa distribuzione sul territorio regionale in rapporto alla popolazione e ai bisogni emergenti in ciascun ambito territoriale;
b) approva il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e assegna le risorse finanziarie all’uopo destinate, riservando risorse non inferiori al 10 per cento della quota annuale del fondo nazionale per le politiche sociali agli interventi a sostegno della famiglia da definirsi con apposito provvedimento legislativo, privilegiando in tale assegnazione gli ambiti territoriali che presentano maggiori carenze dei servizi sociali e prevedendo una distinta disciplina per i servizi i cui interventi si realizzino in aree interdistrettuali;
c) esercita l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia della spesa;
d) promuove e finanzia lo sviluppo dei servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione degli interventi innovativi valorizzando le esperienze realizzate a livello europeo;
e) promuove, finanzia e coordina le azioni di assistenza tecnica per l’istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
f) promuove e finanzia lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il controllo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e per la valutazione dei risultati delle azioni previste;
g) definisce i requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
h) definisce i requisiti e le procedure per l’accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
i) determina le modalità per l’esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali pubblici e privati;
j) istituisce i registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali pubblici e privati autorizzati all’esercizio delle attività ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c);
k) definisce i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l’erogazione delle prestazioni;
l) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
m) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
n) esercita le funzioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e/o delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi sociali;
o) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il sistema informativo dei servizi sociali;
p) determina i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti titolari delle strutture e dei servizi accreditati;
q) predispone e finanzia i piani per la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
r) promuove e finanzia iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l’accesso ai fondi dell’Unione europea;
s) disciplina l’attività di controllo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi sul territorio e di valutazione dei risultati delle azioni previste;
t) disciplina le modalità per il concorso degli enti locali alla programmazione regionale e la consultazione dei soggetti di cui all’articolo 1;
u) esercita il potere sostitutivo nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa;
v) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l’istituzione degli uffici di tutela degli utenti;
w) disciplina le modalità di partecipazione e di promozione civica, d’intesa con le diverse espressioni della cittadinanza attiva, per lo sviluppo dei servizi e la realizzazione d’interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali nelle fasi della programmazione, verifica e controllo;
x) definisce i criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell’accertamento sanitario e per gli eventuali benefici aggiuntivi di cui all’articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
y) assume i provvedimenti contingibili e urgenti d’interesse non esclusivamente comunale.

ARTICOLO 16
(Concorso del terzo settore)

1. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l’apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.
2. I soggetti del terzo settore di cui all’articolo 1 partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali.
3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l’erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all’articolo 43 per valorizzare il loro apporto all’erogazione dei servizi.
4. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l’attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.
5. Il regolamento regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

ARTICOLO 17
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in fondazioni o associazioni di diritto privato. Ai fini della trasformazione, gli organi statutari delle Istituzioni individuano, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica da adottare secondo i requisiti, i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge. Alle Istituzioni che individuano la propria forma giuridica nella fondazione ovvero nell’associazione si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono disciplinate ai sensi del d.lgs. 207/2001 con successiva legge regionale.
2. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche come trasformate ai sensi della presente legge, partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all’organizzazione e alla gestione del sistema d’interventi e servizi sociali ponendo a disposizione le risorse patrimoniali e professionali per la realizzazione delle proprie finalità assistenziali in forma integrata con gli obiettivi del piano di zona.
3. Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di attuazione del d.lgs. 207/2001, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Omissis)