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    Legge regionale 26 agosto 1992, n.18

    Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, recante:

    Data: 26 agosto 1992
    Autore:
    Regione Calabria
    Argomento:
    Finanziamento
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Ordinari diocesani, Finanziamenti regionali, Mutui, Ammortamento
    Legge regionale 26 agosto 1992, n. 18: “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, recante: Norme in materia di ediliza di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” n. 107 del 4 settembre 1992) ARTICOLO 1 Il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 12 […]

    Legge regionale 26 agosto 1992, n. 18: “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, recante: Norme in materia di ediliza di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi”.

    (da “Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” n. 107 del 4 settembre 1992)

    ARTICOLO 1

    Il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, è sostituito dal seguente:

    << I contributi regionali costanti pluriennali vengono concessi a totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui e per il tempo di ammortamento, non superiore a venti anni, dei mutui stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli Enti Locali o dagli Enti o istituti proprietari con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti diversi compresi quelli di credito fondiario e simili >>.

    ARTICOLO 2

    Il comma è dell’art. 2 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, è così modificato:

    << La Cassa Deposito e Prestiti e gli Istituti di cui al comma 2 dell' art. 1 sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali costanti previsti dalla presente legge >>.

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