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    Legge regionale 26 novembre 2003, n.23

    Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)

    Data: 26 novembre 2003
    Autore:
    Regione Calabria
    Argomento:
    Assistenza e beneficenza
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Cultura, solidarietà, Volontariato, Onlus, Confessioni religiose, Servizi sociali, Uguaglianza, Pari opportunità, Assistenza, Famiglie, Servizi pubblici, Non discriminazione, Coesione sociale, Disabilità, Utilità sociale, Disagio, Bisogno, Diritti di cittadinanza, Formazione personale, Qualità dela vita, Associazioni sociali
    Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23: “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 22 del 1 dicembre 2003, Supplemento Straordinario n. 4 del 9 dicembre 2003) TITOLO I – PRINCIPI ARTICOLO 1 (Principi generali e finalità) […]

    Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23:
    “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”.

    (da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 22 del 1 dicembre 2003, Supplemento Straordinario n. 4 del 9 dicembre 2003)

    TITOLO I – PRINCIPI

    ARTICOLO 1
    (Principi generali e finalità)

    1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
    2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all’art.1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all’art. 4, comma 5, della presente legge.
    3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.
    4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.
    5. La presente legge favorisce la pluralità dell’offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall’articolo 27 della presente legge.
    6. La Regione e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
    7. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

    (Omissis)

    TITOLO III – I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

    ARTICOLO 15
    (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB))

    1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
    2. La Regione Calabria, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.
    3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:
    a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
    b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;
    c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
    d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive;
    e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell’ambito della rete dei servizi.
    4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

    (Omissis)

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