Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2006

Legge regionale 30 dicembre 2005, n.20

Legge regionale 30 dicembre 2005, N. 20: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia”

(da: “Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” N. 168 straordinario del 30 dicembre 2005)

(omissis)

ARTICOLO 10
(Classificazione “servizi minimi” nell’ambito del trasporto urbano)

1. E’ facoltà della Regione, fino all’approvazione del Piano triennale dei servizi, classificare “servizi minimi”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 18/2002, i servizi aggiuntivi già istituiti dai Comuni con oneri a totale carico dei propri bilanci e regolati da contratto di servizio di cui all’articolo 19 della stessa l.r. 18/2002.

2. Tale facoltà è estesa, limitatamente al Comune capoluogo di regione, a quelli insulari e a quelli ad alta attrazione sanitaria e religiosa, anche per i servizi aggiuntivi da istituire con l’obiettivo di realizzare livelli di servizio sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto, ancorché non regolati da contratto di servizio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio regionale, nell’unità previsionale di base 13.1.2, apposito capitolo di spesa avente la seguente declaratoria: “Spesa per classificazione ‘servizi minimi’ in attesa approvazione piano triennale dei servizi”, finanziato con uno stanziamento di euro 4,5 milioni.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

(omissis)