Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2012

Legge regionale 30 marzo 1988, n.15

L.R. Piemonte 30 marzo 1988, n. 15: "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo".

(omissis)

Art. 13 (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzare ad esercitare, ai sensi dell’art. 10 della l.n. 217 del 1983, le attività disciplinate dalla presente legge esclusivamente a favore dei propri associati senza munirsi sell’autorizzazione di cui all’art. 3. (omissis)

Art. 14 (Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale)

Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali e non rientranti nelle previsioni dall'art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate: tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
Gli organismi di cui al comma 1 possono altresì organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, gite di durata non superiore a due giorni oppure gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze; dell'organizzazione di gite di durata superiore a due giorni deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia indicando la data di svolgimento il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio.
Le associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità religiose, operanti a livello diocesano, regionale o pluriregionale, possono organizzare direttamente pellegrinaggi a santuari o luoghi di culto esclusivamente per i propri appartenenti o assistiti, senza gli obblighi di cui ai commi precedenti. (omissis)

(omissis)