Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Aprile 2005

Legge regionale 31 maggio 2004, n.29

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29:
“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 21 del 7 giugno 2004)

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La presente legge, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

ARTICOLO 2
(Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell’urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all’affidamento dell’urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all’affidamento deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all’affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all’articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

ARTICOLO 3
(Modalità di conservazione)

1. L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell’urna lo consentano;
c) conservata all’interno del cimitero, nei luoghi di cui all’articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 4
(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
a) in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri di cui all’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
e) nei fiumi;
f) in aree naturali appositamente individuate, nell’ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
g) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ARTICOLO 5
(Regolamenti comunali)

1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto all’articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

ARTICOLO 6
(Crematori)

1. La realizzazione di nuovi crematori, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 130/2001, è disciplinata nell’ambito del piano regionale di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio.

ARTICOLO 7
(Senso comunitario della morte)

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all’articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 8
(Informazione ai cittadini)

1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l’informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.

ARTICOLO 9
(Clausola valutativa)

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa.
2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta a effettuare una comunicazione alla Commissione consiliare competente, che indichi:
a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all’articolo 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;
b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.
3. La Commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 31 maggio 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 25.05.2004.